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Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 68 pagine

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Ordinanza sulla protezione degli animali

(OPAn)

Modifica del…

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L‟ordinanza del 23 aprile 20081 sulla protezione degli animali è modificata come segue:

Ingresso

Il Consiglio federale svizzero,

visti la legge federale del 16 dicembre 20052 sulla protezione degli animali (LPAn) e l’articolo 19 capoverso 1 della legge del 21 marzo 20033 sull’ingegneria genetica, ordina:

Art. 2 cpv. 3 lett. t

3Ai sensi della presente ordinanza, si intendono per:

t. sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali: sistema d‟informazione secondo l‟ordinanza del 1° settembre 20104 concernente il sistema d‟informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali OGEA);

Titolo prima dell’art. 3

Capitolo 2: Detenzione e trattamento degli animali

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 3 Rubrica e cpv. 1

Principi

1Gli animali devono essere tenuti e trattati in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o nel comportamento e che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo.

RS ..........

1 RS 455.1

2RS 455

3 RS 814.91

4 RS 455.61

2013–......