Progetto
Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 68 pagine
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Ordinanza sulla protezione degli animali
(OPAn)
Modifica del…
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L‟ordinanza del 23 aprile 20081 sulla protezione degli animali è modificata come segue:
Ingresso
Il Consiglio federale svizzero,
visti la legge federale del 16 dicembre 20052 sulla protezione degli animali (LPAn) e l’articolo 19 capoverso 1 della legge del 21 marzo 20033 sull’ingegneria genetica, ordina:
Art. 2 cpv. 3 lett. t
3Ai sensi della presente ordinanza, si intendono per:
t. sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali: sistema d‟informazione secondo l‟ordinanza del 1° settembre 20104 concernente il sistema d‟informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali OGEA);
Titolo prima dell’art. 3
Capitolo 2: Detenzione e trattamento degli animali
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 3 Rubrica e cpv. 1
Principi
1Gli animali devono essere tenuti e trattati in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o nel comportamento e che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo.
RS ..........
1 RS 455.1
2RS 455
3 RS 814.91
4 RS 455.61
2013–......