Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 4 pagine

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Dipartimento federale dell’economia DFE

Ufficio federale di veterinaria UFV

Note esplicative relative alla modifica dell’ordinanza del DFE del 5 settembre 2008 concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali

I. Situazione iniziale e scopo

In seguito alla revisione dell’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), le disposizioni dell’ordinanza del DFE del 5 settembre 2008 concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (di seguito: ordinanza sulla

formazione; RS 455.109.1) devono essere armonizzate con quelle dell’OPAn. Con le presenti modifiche si effettuano i dovuti adeguamenti.

II. Spiegazioni relative alle singole

disposizioni

Articolo 1 capoverso 5bis, capoverso 6 lettera d e capoverso 6bis

La modifica riguarda l’autorizzazione a utilizzare apparecchi a scopi terapeutici nel trattamento dei cani secondo l’articolo 76 capoverso 3 OPAn. La disposizione

prevede che il DFE disciplini il contenuto e la forma della formazione e dell’esame. Questa prescrizione è oggetto dei presenti complementi apportati all’ordinanza sulla formazione (cfr. anche le modifiche nei capitoli 4a e 8).

L’ordinanza sulla protezione degli animali richiede di regola una formazione

professionale conclusa per le persone che trattano con gli animali nell’ambito della loro attività commerciale. Mentre in passato bastava conseguire il diploma di

guardiano di animali per commerciare in articoli zoologici, la nuova OPAn prescrive che la qualifica di impiegato del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali sia integrata da un perfezionamento che finora poteva essere concluso senza esame. Al fine di garantire la qualità di tale perfezionamento è opportuno imporre l’obbligo d’esame (proposta dell’Associazione svizzera dei

rivenditori di articoli zoologici, Verband Zoologischer Fachgeschäfte der Schweiz). La relativa modifica dell’articolo 202 OPAn comporta un corrispondente adeguamento dell’ordinanza sulla formazione.

Titolo prima dell’articolo 2

Questa sezione riguarda i requisiti formativi per chi detiene cavalli a titolo

professionale, accudisce animali selvatici, detiene, accudisce o alleva animali da