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Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 68 pagine

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Osservazioni sulla tabella 6 – (Anfibi)

a) Gli animali possono essere tenuti temporaneamente in parchi strutturati più piccoli in caso di quarantena, per il trattamento di malattia o di infortunio, per

l‟adattamento o per la riproduzione e l‟allevamento.

b) L‟indicazione riguarda l‟altezza media dei parchi; in certi punti essi possono essere più alti o più bassi.

Requisiti particolari

1) È possibile tenere insieme due animali; la detenzione a coppie non è tuttavia necessaria. Nel caso di specie solitarie è possibile tenere due animali compatibili in

un parco di dimensioni minime.

2) Il parco deve offrire agli animali diverse possibilità di arrampicarsi, quali ad esempio rami o pezzi di corteccia.

3) Il parco deve offrire agli animali la possibilità di nascondersi ad esempio attraverso buche, fessure o fogliame.

4) Il parco deve avere piante verdi sulle quali gli animali possono trattenersi.

5) Il parco deve avere bromelie o altre piante verdi con un‟analoga struttura imbutiforme.

6) Gli animali devono poter trascorrere l‟ibernazione in un substrato cedevole, dove sia possibile scavare.

7) Il suolo del parco deve essere costituito da un substrato cedevole ove sia possibile scavare, affinché gli animali possano andare in ibernazione.

8) Il suolo del parco deve essere costituito da un substrato cedevole ove sia possibile scavare, affinché gli animali possano andare in estivazione.

9) Elevata umidità dell‟aria.

10) Il bacino per gli animali che vivono prevalentemente in acqua deve avere un‟infrastruttura sufficiente e offrire loro possibilità di nascondersi.

11) Clima soggetto a forti variazioni stagionali. Forte calo della temperatura durante la notte.