Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 2 pagine

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utilizzare i recinti elettrici nelle aree d’uscita. L’articolo 7a contiene un rimando al nuovo allegato 2bische fissa le superfici minime delle aree d’uscita dotate di recinti elettrici e destinate ai bovini, ai suini, agli ovini e ai caprini. Lo scopo di tali prescrizioni è di garantire che in queste aree d’uscita gli animali possano mantenere una distanza sufficiente dal recinto.

Articolo 7b Periodo di foraggiamento invernale

Il periodo di foraggiamento invernale viene esplicitamente definito con una data iniziale e una finale. Il periodo descritto corrisponde a quello stabilito nell’ordinanza del DFE del 25 giugno 2008 concernente i programmi etologici (Ordinanza sui programmi etologici; RS 910.132.4). Il coordinamento della presente ordinanza con l’ordinanza sui programmi etologici uniformerà l’esecuzione.

Titolo prima dell’articolo 8

L’articolo 8 (Registro delle uscite) è strettamente legato alla nuova sezione «Uscita» e non necessita dunque di un titolo proprio.

Articolo 8 Registro delle uscite

Alla disposizione è stato dato un titolo in funzione della nuova struttura.

Articolo 19 Abbeveratoi a tettarella

Riguarda soltanto il testo francese e italiano e rettifica un errore di traduzione.

Titolo prima dell’art. 34a

Disposizioni finali

Il capitolo 9 ingloba due nuove regolamentazioni: le disposizioni transitorie e l’entrata in vigore.

Articolo 34a Disposizioni transitorie

Ai detentori di animali è concesso un termine di un anno per adeguare le loro aree d’uscita ai nuovi requisiti.

Titolo prima dell’articolo 35

Questo titolo è abrogato poiché l’articolo 35 è ormai integrato, insieme all’articolo 34a, nelle disposizioni finali.

Articolo 35 Entrata in vigore

Alla disposizione è stato dato un titolo in funzione della nuova struttura.

Allegato 2bis

L’allegato 2bisdefinisce, sulla base del nuovo articolo 7a, le superfici minime che le aree d’uscita dotate di recinti elettrici e destinate ai bovini, suini, agli ovini e ai caprini devono soddisfare. Tali prescrizioni mirano a garantire che in queste aree d’uscita gli animali possano mantenere una distanza sufficiente dal recinto.