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Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 7 pagine
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a. è impartita nella scuola dell’obbligo; oppure
b. porta al conseguimento di:
1. un diploma di livello secondario II, un diploma della formazione professionale superiore o un diploma di scuola universitaria,
2. un titolo che costituisce la premessa per l’esercizio di un’attività professionale.
3La formazione non formale (formazione continua) è la formazione strutturata impartita al di fuori della formazione formale.
4La formazione informale è l’apprendimento al di fuori della formazione strutturata.
Art. 4 Obiettivi
La Confederazione persegue insieme ai Cantoni i seguenti obiettivi in materia di formazione continua:
a. sostenere le iniziative individuali di partecipare alla formazione continua;
b. creare le premesse che consentano a tutti gli individui di partecipare all’apprendimento
permanente;
c. creare condizioni quadro favorevoli per i singoli individui e per gli operatori pubblici e
privati di formazione continua e provvedere in particolare a un elevato livello di
permeabilità, trasparenza e qualità nonché a un accesso paritario;
d. garantire il coordinamento delle offerte di formazione continua disciplinate e sostenute da
Confederazione e Cantoni;
e. realizzare una comparabilità dei risultati per quanto concerne lo sviluppo internazionale
della formazione continua.
Sezione 2: Principi
Art. 5 Responsabilità
1Ciascun individuo è responsabile della sua formazione continua.
2I datori di lavoro pubblici e privati favoriscono la formazione continua dei loro collaboratori.
3A complemento della responsabilità individuale e dell’iniziativa privata, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per consentire a ciascun individuo di partecipare alla formazione continua secondo le proprie capacità.
4La Confederazione e i Cantoni disciplinano la formazione continua nella misura in cui l’adempimento di compiti pubblici lo esiga.
Art. 6 Garanzia e sviluppo della qualità
1La Confederazione e i Cantoni sostengono procedure di garanzia e sviluppo della qualità.
2La garanzia e lo sviluppo della qualità devono essere assicurati in particolare per quanto concerne:
a. i programmi d’apprendimento;
b. la qualifica dei formatori;