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Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 7 pagine

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a. è impartita nella scuola dell’obbligo; oppure

b. porta al conseguimento di:

1. un diploma di livello secondario II, un diploma della formazione professionale superiore o un diploma di scuola universitaria,

2. un titolo che costituisce la premessa per l’esercizio di un’attività professionale.

3La formazione non formale (formazione continua) è la formazione strutturata impartita al di fuori della formazione formale.

4La formazione informale è l’apprendimento al di fuori della formazione strutturata.

Art. 4 Obiettivi

La Confederazione persegue insieme ai Cantoni i seguenti obiettivi in materia di formazione continua:

a. sostenere le iniziative individuali di partecipare alla formazione continua;

b. creare le premesse che consentano a tutti gli individui di partecipare all’apprendimento

permanente;

c. creare condizioni quadro favorevoli per i singoli individui e per gli operatori pubblici e

privati di formazione continua e provvedere in particolare a un elevato livello di

permeabilità, trasparenza e qualità nonché a un accesso paritario;

d. garantire il coordinamento delle offerte di formazione continua disciplinate e sostenute da

Confederazione e Cantoni;

e. realizzare una comparabilità dei risultati per quanto concerne lo sviluppo internazionale

della formazione continua.

Sezione 2: Principi

Art. 5 Responsabilità

1Ciascun individuo è responsabile della sua formazione continua.

2I datori di lavoro pubblici e privati favoriscono la formazione continua dei loro collaboratori.

3A complemento della responsabilità individuale e dell’iniziativa privata, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per consentire a ciascun individuo di partecipare alla formazione continua secondo le proprie capacità.

4La Confederazione e i Cantoni disciplinano la formazione continua nella misura in cui l’adempimento di compiti pubblici lo esiga.

Art. 6 Garanzia e sviluppo della qualità

1La Confederazione e i Cantoni sostengono procedure di garanzia e sviluppo della qualità.

2La garanzia e lo sviluppo della qualità devono essere assicurati in particolare per quanto concerne:

a. i programmi d’apprendimento;

b. la qualifica dei formatori;