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Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 7 pagine

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Art. 14 Scopo

La Confederazione si adopera insieme ai Cantoni per consentire al maggior numero possibile di adulti sprovvisti di competenze di base di acquisire e mantenere tali competenze.

Art. 15 Competenze e coordinamento

1La Confederazione e i Cantoni promuovono, nell’ambito delle loro competenze,

l’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti.

2Essi ne coordinano la promozione.

Art. 16 Contributi ai Cantoni.

1A complemento delle misure previste dalla legislazione speciale, l’UFFT può versare contributi ai Cantoni per l’acquisizione e il mantenimento delle competenze di base degli adulti. Esso decide previa consultazione della Conferenza sulla formazione continua.

2Il Consiglio federale definisce i criteri per la concessione dei contributi.

Sezione 6: Finanziamento

Art. 17

1Nell’ambito del messaggio concernente il promovimento dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione, il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale le priorità della politica in materia di formazione continua e richiede lo stanziamento dei fondi necessari.

2Nell’ambito dei crediti stanziati, il Consiglio federale versa contributi secondo gli articoli 11, 12 e 16.

Sezione 7: Statistica e monitoraggio

Art. 18 Statistica

Nel campo della formazione continua, l’Ufficio federale di statistica rileva i dati necessari secondo la legge federale del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale.

Art. 19 Monitoraggio

L’UFFT effettua, in collaborazione con i Cantoni, un monitoraggio sulla partecipazione alla formazione continua secondo le fasce di popolazione e sul mercato della formazione

continua.