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Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 7 pagine
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Sezione 8: Attuazione e Conferenza sulla formazione continua
Art. 20 Esecuzione
1Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
2Esso può delegare a terzi, mediante mandato di prestazione, compiti d’esecuzione della presente legge.
3Per assolvere tali compiti, i terzi incaricati possono riscuotere tasse.
Art. 21 Conferenza sulla formazione continua
1Il Consiglio federale istituisce una Conferenza sulla formazione continua. Essa è composta da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni.
2La Conferenza sulla formazione continua ha, in particolare, i seguenti compiti:
a. segue gli sviluppi della formazione continua e rende periodicamente conto al Consiglio
federale se gli obiettivi della presente legge sono raggiunti e se i suoi principi sono rispettati;
b. garantisce il coordinamento della formazione continua disciplinata e sostenuta da
Confederazione e Cantoni;
c. garantisce la collaborazione interistituzionale in sede di sviluppo e svolgimento di offerte
finalizzate all’acquisizione e al mantenimento delle competenze di base degli adulti;
d. elabora proposte per le direttive di cui all’articolo 6 capoverso 3 ed esprime pareri
all’attenzione dell’UFFT;
e. valuta le domande di contribuzione secondo gli articolo 11, 12 e 16 ed esprime pareri
all’attenzione dell’UFFT;
f. cura regolarmente il dialogo con le cerchie interessate della formazione continua.
3Il Consiglio federale disciplina nei particolari l’organizzazione della Conferenza sulla formazione continua e la sua composizione.
4Esso designa i rappresentanti della Confederazione.
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 22 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata in allegato.
Art. 23 Referendum ed entrata in vigore
1La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.