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Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 7 pagine

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Sezione 8: Attuazione e Conferenza sulla formazione continua

Art. 20 Esecuzione

1Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

2Esso può delegare a terzi, mediante mandato di prestazione, compiti d’esecuzione della presente legge.

3Per assolvere tali compiti, i terzi incaricati possono riscuotere tasse.

Art. 21 Conferenza sulla formazione continua

1Il Consiglio federale istituisce una Conferenza sulla formazione continua. Essa è composta da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni.

2La Conferenza sulla formazione continua ha, in particolare, i seguenti compiti:

a. segue gli sviluppi della formazione continua e rende periodicamente conto al Consiglio

federale se gli obiettivi della presente legge sono raggiunti e se i suoi principi sono rispettati;

b. garantisce il coordinamento della formazione continua disciplinata e sostenuta da

Confederazione e Cantoni;

c. garantisce la collaborazione interistituzionale in sede di sviluppo e svolgimento di offerte

finalizzate all’acquisizione e al mantenimento delle competenze di base degli adulti;

d. elabora proposte per le direttive di cui all’articolo 6 capoverso 3 ed esprime pareri

all’attenzione dell’UFFT;

e. valuta le domande di contribuzione secondo gli articolo 11, 12 e 16 ed esprime pareri

all’attenzione dell’UFFT;

f. cura regolarmente il dialogo con le cerchie interessate della formazione continua.

3Il Consiglio federale disciplina nei particolari l’organizzazione della Conferenza sulla formazione continua e la sua composizione.

4Esso designa i rappresentanti della Confederazione.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 22 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata in allegato.

Art. 23 Referendum ed entrata in vigore

1La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.