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Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 7 pagine

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c. le procedure di qualificazione;

d. le informazioni in merito alle offerte.

3Sulla base della proposta della Conferenza sulla formazione continua (art. 21), l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) può emanare direttive relative alla garanzia e allo sviluppo della qualità nonché alla relativa attestazione.

4La Confederazione e i Cantoni si adoperano per garantire che la formazione continua di cui sono responsabili sia di elevata qualità.

Art. 7 Convalida degli apprendimenti acquisiti ai fini della formazione formale

1La Confederazione e i Cantoni definiscono nelle loro legislazioni procedure trasparenti e possibilmente equivalenti per la convalida della formazione continua e della formazione informale ai fini della formazione formale.

2Essi designano gli organi a cui compete stabilire i criteri di convalida e di provvedere alla trasparenza.

Art. 8 Miglioramento delle pari opportunità

Nel contesto della formazione continua da loro disciplinata o sostenuta, la Confederazione e i Cantoni si adoperano in particolare per:

a. realizzare l’effettiva parità tra donna e uomo;

b. considerare le particolari esigenze dei disabili;

c. facilitare l’integrazione degli stranieri;

d. migliorare l’idoneità al mercato delle persone poco qualificate.

Art. 9 Divieto di perturbazione della concorrenza

1La realizzazione, il sostegno o la promozione statale della formazione continua non devono perturbare il buon funzionamento della concorrenza.

2Gli operatori di diritto pubblico o sostenuti dallo Stato le cui offerte di formazione continua sono in concorrenza con quelle di operatori privati non sovvenzionati sono tenuti a offrire i loro servizi a prezzi di mercato. Essi devono mettere a bilancio nella contabilità aziendale i costi e i ricavi delle singole offerte di formazione.

3Non è ammesso il sovvenzionamento trasversale di offerte di formazione continua

realizzate, sostenute o promosse dallo Stato, salvo che ciò sia previsto dalla legge.

Sezione 3: Premesse per la promozione da parte della Confederazione

Art. 10

1La Confederazione può promuovere la formazione mediante leggi speciali, se:

a. esiste per essa un interesse pubblico;

b. senza sostegno statale essa non avrebbe luogo o non verrebbe realizzata in misura

sufficiente;