Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 61 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Compendio

Il 21 maggio 2006 il popolo e i Cantoni hanno approvato a larga maggioranza le nuove disposizioni costituzionali in materia di formazione. In ragione della riorganizzazione legislativa in materia di formazione, la Confederazione e i Cantoni hanno il compito di provvedere insieme a un’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero (art. 61a della Costituzione federale del 18 aprile 1999,

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Cost. ). Oltre al settore scolastico cantonale (art. 62 Cost.), costituiscono tale spazio formativo la formazione professionale (art. 63 Cost.), le scuole universitarie (art. 63a Cost.), la ricerca (art. 64

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Cost.) e il perfezionamento (art. 64a Cost.) nonché ulteriori disposizioni costituzionali (capitolo 2 sezione 3 Cost.).

Con l’articolo 64a Cost., la formazione continua è stata disciplinata per la prima volta a livello costituzionale e integrata nella politica in materia di formazione. Nel contempo, grazie all’esplicito inserimento della formazione continua nella Costituzione, è stato completato lo spazio formativo svizzero. Mancava sinora una base legale che consentisse di collocare la formazione continua in un quadro formativo integrato e, in tal modo, di praticare una politica uniforme in materia di formazione continua. Varie leggi speciali – diverse delle quali esulano dallo spazio formativo – contengono disposizioni sulla formazione continua.

Forte del mandato di stabilire una serie di principi concernenti la formazione continua, la Confederazione ha ora la competenza di promuovere la formazione continua e il compito di fissare ambiti e criteri a livello di leggi.

Parte dello spazio formativo

La formazione continua è il frutto di un’evoluzione sia storica sia pragmatica. Ciò ha portato a una percezione eterogenea del concetto e – a seconda del contesto – a una terminologia divergente. L’applicazione dell’articolo 64a Cost. consente per la prima volta di definire il termine di formazione continua e di integrarlo nell’intero spazio formativo.

Il sistema formativo disciplinato dallo Stato che la Svizzera vanta è estremamente vasto. Tuttavia, mancavano sinora le relazioni tra la cosiddetta formazione formale e il settore della formazione continua visto come formazione non formale. In sede di elaborazione del disegno di legge è stato oltremodo difficile definire tali relazioni e formulare una politica complessiva in materia di formazione continua.

Il presente disegno di legge si prefigge di rafforzare quel genere di formazione continua di cui l’organizzazione pertiene principalmente al settore privato e la responsabilità rimane sul piano individuale. In questo contesto, la priorità non è individuata negli interventi statali, bensì nel miglioramento di determinate condizioni quadro ai fini di agevolare lo sviluppo personale attraverso la formazione e di consentire un adeguamento flessibile delle offerte alle evoluzioni future.

L’avamprogetto di legge definisce un quadro di riferimento per le circa cinquanta leggi speciali di diritto federale contenenti fattispecie di formazione continua e per la legislazione cantonale in materia di formazione continua, nonché per misure pertinenti dei Cantoni. In tal senso esso rappresenta un contributo importante ai fini del coordinamento e della coerenza nella legislazione federale. Inoltre, l’avamprogetto di legge mette in relazione il settore della formazione continua, quello della formazione formale di livello secondario II (formazione professionale di base e liceo) e il livello terziario (formazione professionale superiore e scuole universitarie). Questo obiettivo è raggiunto mediante l’introduzione di una terminologia chiara, la definizione di una serie di principi e, in particolare, la possibilità di convalida degli apprendimenti acquisiti.

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RS 101

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N.d.T.: Per designare l’oggetto del disciplinamento del presente avamprogetto di legge è stato adottato il

termine «formazione continua» in considerazione della definizione estensiva che se ne dà all’art. 3 cpv. 3. Esso va inteso come sinonimo del termine «perfezionamento» nella sua accezione di cui all’art. 64a Cost.

011/2011/03844 \ COO.2101.108.5.366277 4/61