Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 61 pagine

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Rapporto esplicativo

Definizioni

La presente legge è finalizzata a rafforzare l’apprendimento permanente all’interno dello spazio formativo svizzero. L’avamprogetto di legge definisce la formazione continua come formazione non formale, ossia come apprendimento in contesti formativi strutturati che si collocano al di fuori della formazione formale. Lo Stato non emana prescrizioni di contenuto per l’acquisizione dei relativi titoli o diplomi né li riconosce.

Per formazione formale, invece, si intende la formazione disciplinata e riconosciuta dallo Stato. Si parla di formazione disciplinata dallo Stato quando le premesse e i requisiti per l’ottenimento di un titolo sono definiti in un atto normativo, a prescindere dal livello normativo o dall’ente statale che lo emana.

La categoria della formazione informale, infine, si riferisce all’apprendimento personale e informale situato al di fuori di qualsiasi relazione strutturata di insegnamento-apprendimento, come ad esempio lo studio individuale o l’apprendimento sul posto di lavoro, esclusi da ogni forma di disciplinamento.

Principi

Nell’ottica di instaurare un ambiente formativo globale il più favorevole possibile, l’avamprogetto di legge enuncia una serie di principi. Essi si applicano in primo luogo alla formazione continua definita e sostenuta dallo Stato. Tuttavia, tali principi dovrebbero assumere una funzione di modello e applicarsi sul lungo periodo a tutte le offerte di formazione continua.

• Responsabilità: la responsabilità per la formazione continua compete innanzitutto al singolo

individuo. Nell’ambito del loro obbligo di assistenza, però, anche i datori di lavoro sono chiamati a provvedere alla formazione continua dei loro collaboratori. Nel settore della formazione continua lo Stato agisce in maniera sussidiaria, intervenendo soltanto laddove è necessario garantire determinati interessi specifici.

• Qualità: la garanzia e lo sviluppo della qualità devono contribuire a una migliore comparabilità

delle offerte, a più trasparenza e a un elevato livello formativo.

• Convalida: la convalida degli apprendimenti acquisiti ai fini della formazione formale nel contesto

di prestazioni non formali e informali incrementa la permeabilità del sistema formativo. Questo fatto è nell’interesse sia delle singole persone che della società e dell’economia.

• Pari opportunità: in aggiunta al divieto di discriminazione generale sancito nella Costituzione

federale, l’avamprogetto di legge mette l’accento sull’importanza di un’effettiva realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, sulle particolari esigenze delle persone disabili, sull’integrazione degli stranieri nonché sull’idoneità al mercato delle persone poco qualificate. A questi gruppi target va accordata particolare attenzione sia nelle leggi speciali sia in sede di organizzazione di offerte concrete di formazione continua.

• Concorrenza: le offerte statali non devono perturbare la concorrenza. Contrariamente al settore

della formazione formale, in quello della formazione continua lo Stato agisce in maniera sussidiaria. In un mercato stimato a 5,3 miliardi di franchi, infatti, la quota statale si attesta solamente a 600 milioni. A maggior ragione gli enti pubblici devono provvedere a che le offerte sostenute dallo Stato non siano favorite rispetto a quelle finanziate privatamente.

Competenze di base degli adulti

L’articolo sul perfezionamento iscritto nella Costituzione federale è motivato soprattutto dalla necessità di affrontare la problematica della formazione di recupero e dell’illetteratismo.

Secondo la commissione d’esperti, la formazione di recupero è già oggi ammessa e disciplinata nel contesto della formazione formale (p. es. recupero di un titolo di formazione professionale). Dal punto di vista della politica della formazione, per contro, mancano chiare strategie di lotta all’illetteratismo in senso lato. Queste competenze sono la permessa per poter partecipare all’apprendimento permanente e alla vita sociale. Ecco perché l’illetteratismo dev’essere trattato nell’ambito di una legge sulla formazione e non della promozione della cultura.

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