Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/19: Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua, LFCo) · 61 pagine

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LPSU). Sarà compito della Conferenza svizzera delle scuole universitarie tenere debitamente conto di questo fatto in sede di emanazione di prescrizioni riguardanti la formazione continua.

Sezione 3: Premesse per la promozione da parte della Confederazione (art. 10)

Art. 10

L’articolo 10 è rivolto alla legislazione speciale della Confederazione. Esso applica le prescrizioni della

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legge sui sussidi alla fattispecie della promozione della formazione continua da parte dalla Confederazione e definisce i criteri che le leggi speciali devono soddisfare in maniera cumulativa. Rientra tra questi criteri l’inserimento nella legislazione di un interesse pubblico. Il principio della sussidiarietà si riferisce a un’offerta sufficiente in termini sia qualitativi sia quantitativi. Nella legislazione speciale, inoltre, occorre definire gli obiettivi e i criteri del sostegno statale della formazione continua, garantire il rispetto dei principi della legge in questione e adottare provvedimenti tesi ad appurare l’efficacia della promozione.

Il capoverso 2 tiene conto del fatto che la grande parte della formazione continua si svolge sul mercato privato. La promozione deve orientarsi alla domanda, ossia direttamente alle esigenze dei consumatori. Il legislatore delega al Consiglio federale il compito di disciplinare i particolari. Il sovvenzionamento diretto di singoli operatori deve rimanere l’eccezione. Il sovvenzionamento orientato alla domanda – ad esempio mediante buoni di formazione – serve ad evitare le perturbazioni della concorrenza in presenta di offerte tra di loro concorrenziali e costituisce così uno strumento importante per l’attuazione del principio di cui all’articolo 9.

Sezione 4: Sviluppo della formazione continua (art. 11 – art. 12)

Art. 11 Contributi per progetti

Per promuovere lo sviluppo della formazione continua sono necessari studi, ricerche e progetti pilota. Essi servono a reperire il sapere necessario alla gestione. I rispettivi progetti devono presentare un carattere innovativo ed esemplare e sono concepiti a complemento della legislazione speciale. Per evitare che si ripetano di continuo, tali progetti devono essere limitati nel tempo.

Le tematiche possono essere: studi sul rilascio di buoni di formazione, sul modo di strutturare le informazioni per raggiungere un determinato gruppo di persone (ad esempio coloro che non sanno né leggere né scrivere) o su altre forme del finanziamento orientato alla domanda, sulla ripartizione dei sessi, sulla formazione continua sostenuta dai datori di lavoro o sulla partecipazione alla formazione continua da parte delle persone poco qualificate. Ai fini dello sviluppo della formazione continua è inoltre indispensabile acquisire conoscenze accurate sugli operatori del settore.

Art. 12 Contributi a organizzazioni di formazione continua attive in tutta la Svizzera

Il settore della formazione continua si auto-organizza in larga misura. Lo dimostrano, a titolo d’esempio, i vari certificati IT che si stanno affermando sul mercato; i corsi di lingua si orientano alle descrizioni di livello corrispondenti.

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RS 616.1; Legge federale del 5 ottobre 1999 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi; LSu).

011/2011/03844 \ COO.2101.108.5.366277 52/61