Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/23: Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) · 64 pagine

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5.3 Subordinazione al freno alle spese

L’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost.144 stabilisce che le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali di obbligatorietà generale nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono tuttavia il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera.

Poiché è prevedibile che, con l’indennità per i compiti esecutivi delegati contemplata dall’articolo 16 capoverso 3 dell’avamprogetto, il limite fissato per nuove spese ricorrenti (oltre 2 milioni di franchi) verrà superato sebbene i Cantoni coprano la metà delle spese, l’articolo interessato è subordinato al freno delle spese.

5.4 Delega di competenze legislative

È possibile delegare competenze normative mediante legge federale, sempreché la Costituzione federale non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost145). La Costituzione limita la delega delle competenze nella misura in cui statuisce che tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto devono essere emanate sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 Cost.146).

Il Consiglio federale può emanare norme di diritto sotto forma di ordinanza a condizione che la delega di tale competenza sia prevista in una legge formale, che riguardi un determinato oggetto e che, in caso di grave ingerenza nei diritti personali, gli aspetti fondamentali siano disciplinati in una legge formale (cfr. art. 182 cpv. 1 Cost.147).

Varie disposizioni dell’avamprogetto conferiscono al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni d’esecuzione148. Questa delega è giustificata dal fatto che il disegno di legge definisce i principi e fissa il quadro entro cui il Consiglio federale può legiferare. È inoltre sempre opportuno attribuire a quest’ultimo la competenza di emanare disposizioni d’esecuzione laddove si intravede la necessità di un adeguamento rapido all’evoluzione tecnica e di un’armonizzazione internazionale. Per di più, gli aspetti che richiedono un elevato grado di concretizzazione vanno disciplinati a livello di ordinanza. In merito alle singole norme di delega si rimanda alle spiegazioni del capitolo 3.

In questa sede è fatta esplicita menzione unicamente dell’articolo 8 capoverso 2 che prevede la possibilità di una sottodelega della competenza all’Ufficio federale della sanità pubblica. In virtù dello stesso articolo il Consiglio federale può autorizzare l’Ufficio federale ad aggiornare le condizioni di certificazione prestabilite e ad adeguarle allo stato più recente della tecnica.

143 RS 101

144 RS 101

145 RS 101

146 RS 101

147 RS 101

148 Ciò vale in particolare per la certificazione (artt. 7-9).