Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/31: Revisione del ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (Ordinanza sui siti contaminati, OSiti) · 6 pagine

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Riferimento/Numero d'incarto: L152-1192

 Gli stessi due Cantoni propongono che dev’esserci necessità di sorveglianza anche quando sus-

siste il concreto pericolo che la sostanza nociva possa finire in acque sotterranee di interesse pubblico.

Valutazione dell’UFAM

Un pericolo concreto sussiste sempre, sufficiente o alta che sia la probabilità che l’effetto nocivo si produca (cfr. Tschannen, USG-Kommentar, N 15 zu Art. 32c). Se esiste il pericolo concreto che si producano effetti nocivi o molesti, i Cantoni sono tuttavia tenuti, secondo l’articolo 32c capoverso 1 della legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb, RS 814.01), a provvedere al risanamento e non alla mera sorveglianza del sito. Non si può dunque dar seguito alla proposta dei due Cantoni perché detta proposta è in conflitto con la LPAmb.

3.2 Criteri per la cessazione della sorveglianza (artt. 9 cpv. 1bis e 10 cpv. 1bis OSiti)

L’introduzione di criteri per la cessazione della sorveglianza è largamente incontestata.

 Ai fini di una semplificazione dell’esecuzione, un Cantone ha chiesto di rinunciare a prendere co-

me criteri l’«andamento delle concentrazioni» e le «caratteristiche del sito» e di limitarsi alla sola valutazione dei valori soglia di sorveglianza. Si lamenta inoltre che i criteri per la cessazione della sorveglianza siano formulati in maniera troppo imprecisa. Due associazioni professionali suggeriscono al riguardo di precisare la definizione di «caratteristiche del sito».

Valutazione dell’UFAM

L’UFAM preciserà i termini sopra menzionati in un aiuto all’esecuzione sulla sorveglianza dei siti inquinanti di prossima pubblicazione. Ciò permetterà di facilitare l’esecuzione e di rinunciare a una definizione dettagliata che esulerebbe dai consueti confini di un’ordinanza. Invece che «andamento delle sostanze nocive», nel testo dell’ordinanza è fra l’altro utilizzata l’espressione più precisa di «andamento delle concentrazioni di sostanze nocive».

3.3 Introduzione di un piano di sorveglianza (art. 13 cpv. 1 OSiti)

 Cinque partecipanti all’indagine conoscitiva chiedono che nell’OSiti si formulino esplicitamente i

casi in cui l’autorità deve emanare prese di posizioni vincolanti (piano di sorveglianza, cessazione della sorveglianza).

Valutazione dell’UFAM

In virtù dell’articolo 25 capoverso 2 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), chiunque sia soggetto a un obbligo ha il diritto, in caso di dubbio, di richiedere una decisione formale. Si può pertanto rinunciare a introdurre nell’OSiti l’esplicitazione richiesta.

3.4 Deduzione dei valori di concentrazione nel singolo caso (all. 1 e 3 OSiti)

 Alcuni Cantoni chiedono che, in mancanza di valori di concentrazione, sia l’UFAM stesso a risalirvi

o perlomeno a informare i Cantoni dei nuovi valori cui si è risaliti. Di qui consegue anche l’auspicio che i nuovi valori di concentrazione non si applichino solo nel singolo caso, bensí in generale.

Valutazione dell’UFAM

I valori di concentrazione di cui negli allegati 1 e 3 OSiti sono stati fissati dal Consiglio federale. Se per le sostanze che inquinano un sito non sono definiti nell’OSiti dei valori di concentrazione, i Cantoni hanno tuttavia la possibilità di risalirvi e sottoporli per approvazione all’UFAM. Analogo disciplinamento è previsto dall’allegato 1 numero 4 dell’ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR, RS 814.600). L’UFAM esaminerà come poter mettere a disposizione dei Cantoni, attraverso un’idonea piattaforma, le informazioni circa i nuovi valori di concentrazione cui si è risaliti.

3.5 Valutazione delle cinque prese di posizione sfavorevoli

Tre organizzazioni ambientali – Greenpeace, WWF Svizzera e Ärztinnen und Ärzte für den Umweltschutz – come pure due partiti politici – PS (SP Schweiz) e I Verdi (Grüne) – respingono la revisione poiché insufficiente e in contraddizione con la legge sulla protezione dell’ambiente. Secondo le cinque prese di posizione, ampi passaggi delle quali coincidono peraltro alla lettera, occorre abbandonare la modifica e integrare nell’OSiti disciplinamenti più ampi e severi.

3/6 /L152-1192