Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 46 pagine

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5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

5.2.1 Strumenti dell’Unione europea

L’avamprogetto di legge è conforme agli Accordi sulla libera circolazione delle persone conclusi con l’Unione europea e i suoi Stati membri e con gli Stati AELS, in particolare riguardo alla libera prestazione di servizi riconosciuta in tali accordi.

5.2.2 Altri strumenti internazionali

L’avamprogetto di legge è compatibile con l’articolo 47 del Protocollo I e con l’articolo 4 della Convenzione del 18 ottobre 1907 concernente i diritti e i doveri delle Potenze e delle persone neutrali in caso di guerra per terra.

Per il resto, la Svizzera non ha concluso alcun trattato internazionale applicabile alla fornitura di prestazioni di sicurezza private all’estero.

5.3 Forma dell’atto da adottare

L’articolo 164 capoverso 1 Cost. prevede che tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto, in particolare quelle in materia di diritti costituzionali, siano emanate sotto forma di legge federale. L’avamprogetto di legge prevede restrizioni alla libertà economica dei soggetti interessati. È dunque necessaria l’adozione di una legge federale ed è opportuno prevedere un atto indipendente. L’avamprogetto di legge prevede infatti un sistema di controllo che si distacca notevolmente dagli altri sistemi in vigore, in particolare nell’ambito dell’esportazione del materiale bellico e del sistema delle doppie autorizzazioni.

5.4 Freno alle spese

L’avamprogetto di legge non implica spese subordinate al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

5.5 Conformità alla legge sulle sovvenzioni

L’avamprogetto di legge non prevede aiuti finanziari o sovvenzioni.

5.6 Delega di competenze legislative

L’avamprogetto di legge prevede una delega della competenza legislativa a favore del Dipartimento al quale è subordinata l’autorità competente. Questo potrà decidere l’applicazione di una modifica del codice di condotta alle fattispecie rette dalla legge, purché tale modifica non violi gli obiettivi della legge (art. 8 cpv. 2).