Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 46 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto pubblico
Settore Progetti e metodologia legislativi
Simone Füzesséry
Berna, 5 settembre 2011
Rapporto esplicativo concernente l'avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero
Compendio
Nella primavera del 2010, l'iscrizione della società AEGIS Group Holdings SA nel registro di commercio del Cantone di Basilea Città ha riaperto il dibattito politico sulla problematica delle società che dalla Svizzera forniscono prestazioni di sicurezza private all'estero. Come illustrato nel rapporto dell'Ufficio federale di giustizia (UFG) del 30 dicembre 2010, che adempie il mandato del Consiglio federale del 25 agosto 2010, negli ultimi anni il mercato della sicurezza ha registrato un notevole sviluppo. Alla fine del 2010, in Svizzera erano domiciliate una ventina di società di sicurezza che operano o potrebbero operare all'estero dal nostro Paese. Il caso AEGIS dimostra inoltre che multinazionali straniere possono essere interessate ad avere una società in Svizzera. L'attuale legislazione applicabile alle società che forniscono prestazioni di sicurezza private presenta numerose lacune. È disciplinata soprattutto dal diritto cantonale, ma non si applica alle società di sicurezza operanti all'estero, che di conseguenza esercitano le proprie attività senza essere soggette a un sistema di controllo. Il presente avamprogetto intende colmare questo vuoto giuridico, conformemente al mandato del Consiglio federale del 16 febbraio 2011.
L'adozione di una legislazione federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero rappresenta uno sviluppo delle iniziative prese dalla Svizzera per l'adesione al Documento di Montreux e l'elaborazione del Codice di condotta internazionale del 9 novembre 2010 per i servizi privati di sicurezza. In qualità di iniziatrice e promotrice di tali strumenti internazionali e legiferando in questo settore, la Svizzera svolge il ruolo di precursore per gli altri Stati.
Il 30 marzo 2011, il Consiglio federale ha inoltre incaricato il DFGP di esaminare la possibilità di far confluire nell'avamprogetto l'attuale disciplinamento sull'impiego di società di sicurezza da parte delle autorità federali. Proponendo nuove disposizioni in una legge formale, l'avamprogetto mira a rafforzare il principio di legalità nei casi in cui un'autorità federale impieghi società di sicurezza per svolgere determinati compiti di protezione all'estero.
Contenuto dell'avamprogetto
L'avamprogetto di legge contribuisce ad assicurare la sicurezza interna ed esterna del Paese, a raggiungere gli obiettivi di politica estera, a preservare la neutralità e a garantire il rispetto del diritto internazionale. A tale scopo, prevede il divieto ex lege di determinate attività e la possibilità per le autorità competenti di pronunciare divieti in casi concreti.
L’avamprogetto sarà applicabile alle persone o società che dalla Svizzera forniranno prestazioni di sicurezza private all'estero o che forniranno in Svizzera prestazioni correlate a pre-