Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 46 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 45Fedlex · Rapporto esplicativo
a) Base legale
L’avamprogetto di legge costituisce la base legale per limitare la libertà economica dei soggetti interessati.
b) Interesse pubblico
Il sistema di controllo instaurato dall’avamprogetto di legge è giustificato dall’interesse pubblico di preservare la sicurezza interna ed esterna e la neutralità della Svizzera, di contribuire all’attuazione degli obiettivi di politica estera svizzeri e di garantire il rispetto del diritto internazionale.
c) Proporzionalità
L’avamprogetto di legge rispetta l’esigenza dell’articolo 36 capoverso 3 Cost., secondo cui qualsiasi restrizione di un diritto fondamentale deve essere proporzionata allo scopo.
Il regime di divieto parziale, accompagnato da un sistema di dichiarazione preliminare, costituisce una misura appropriata poiché permette alla Confederazione di esercitare un controllo su specifiche prestazioni e attività. Inoltre, un tale regime è meno invasivo rispetto ad un sistema di registrazione e/o di autorizzazione. Infatti, non instaura un divieto assoluto, ma vieta determinate prestazioni e attività. Infine, non impedisce ai soggetti interessati di esercitare attività non problematiche.
d) Parità di trattamento tra concorrenti diretti
Secondo la giurisprudenza qualsiasi limitazione alla libertà economica deve anche rispettare la parità di trattamento tra i concorrenti economici. Un trattamento diverso di due concorrenti diretti sarebbe giustificato solo da motivi seri e di particolare importanza. Sono concorrenti diretti i soggetti economici che appartengono allo stesso settore e che si rivolgono allo stesso pubblico, con le stesse offerte e per soddisfare le stesse domande.
Il progetto di legge non si applicherà alle società di sicurezza che forniscono prestazioni di sicurezza private unicamente sul territorio svizzero. Queste continuano infatti a soggiacere al diritto cantonale e intercantonale. Ciò non causa tuttavia una disparità di trattamento rispetto alle società di sicurezza che operano all’estero dalla Svizzera e che saranno sottoposte al progetto di legge. Non si tratta infatti di concorrenti diretti, in quanto le società non offrono le stesse prestazioni, non hanno la stessa clientela e non rispondono alle stesse esigenze di sicurezza. Resta di fatto che una società di sicurezza operante in Svizzera che desidera estendere le sue attività all’estero dovrebbe parimenti rispettare le esigenze del progetto di legge.
5.1.2 Conformità alle leggi
L’avamprogetto di legge non richiede modifiche del diritto federale.