Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 46 pagine
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Secondo il capoverso 2 l’impiego di un’arma è autorizzato soltanto se è necessario per svolgere un compito di protezione o per reagire in situazioni di legittima difesa o stato di necessità. In caso di legittima difesa o stato di necessità il personale di sicurezza può ricorrere a un’arma, nei limiti del diritto penale, anche se l’autorità federale non ne ha autorizzato il porto nel contratto.
L’autorità competente deve assicurarsi che il personale di sicurezza disponga delle autorizzazioni necessarie secondo la legislazione applicabile (cpv. 3). È fatta salva la legislazione sulle armi applicabile nel luogo di esecuzione del compito di protezione (cpv. 4).
2.8 Disposizioni finali
Art. 31 Disposizioni di esecuzione
In virtù del capoverso 1 il Consiglio federale emanerà le disposizioni di esecuzione. Dovrà in particolare definire il contenuto della dichiarazione, regolare le modalità di procedura e fissare le disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati.
L'articolo 31 capoverso 2 prevede che il Consiglio federale designi l’autorità competente. Si tratterà di un’autorità federale, essendo la problematica attinente alla politica estera e alla politica di sicurezza della Confederazione. Sono ipotizzabili diverse soluzioni: il Consiglio federale potrebbe ad esempio designare un’autorità subordinata al DDPS, al DFAE, al DFE o al DFGP.
All’autorità designata dal Consiglio federale dovranno essere accordate risorse supplementari per lo svolgimento di questi nuovi compiti.
Art. 32 Disposizione transitoria
Il capoverso 1 prevede che qualsiasi attività in corso di esecuzione al momento dell’entrata in vigore della legge dovrà essere dichiarata all’autorità competente entro tre mesi a partire da tale data. L’autorità competente procede poi alla comunicazione prevista all’articolo 10 e, se del caso, avvia una procedura di esame.
Se l'autorità competente ritiene che la procedura di esame debba essere avviata, comunica anche alla persona o alla società interessata se deve provvisoriamente astenersi dall’esercitare l’attività dichiarata (cpv. 2).
Se l’autorità competente vieta un’attività in corso di esecuzione, può accordare alla persona o società interessata un termine appropriato entro il quale soddisfare le disposizioni di legge (cpv. 3).
I divieti legali previsti agli articoli 6 e 7 si applicano dall'entrata in vigore della legge, e quindi anche alle attività in corso di esecuzione. Sarà compito delle persone e delle società interessate determinare se le loro attività sono lecite e, se del caso, prendere le misure necessarie per conformarsi alla legge, pena l’applicazione delle disposizioni penali.