Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 46 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 44Fedlex · Rapporto esplicativo

5. Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e conformità alle leggi

5.1.1 Costituzionalità

Base costituzionale

La Costituzione federale contiene disposizioni che attribuiscono alla Confederazione la competenza di legiferare sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero.

L’articolo 95 capoverso 1 Cost. prevede che la Confederazione possa legiferare sull’esercizio delle attività economiche lucrative private emanando misure di polizia economica. Tali misure devono tuttavia rispettare la libertà economica garantita dall’articolo 27 Cost. nonché i principi dell’ordinamento economico sanciti all’articolo 94 capoverso 1 Cost. La competenza legislativa della Confederazione è una competenza concorrente a quella dei Cantoni che, in virtù dell’articolo 3 Cost., possono emanare leggi analoghe. Fino ad oggi i Cantoni non hanno esercitato tale prerogativa per legiferare in materia.

L’articolo 54 capoverso 1 Cost. sancisce la competenza globale della Confederazione in materia di affari esteri. In esecuzione di tale disposizione, la Confederazione può in particolare emanare atti normativi a livello interno se sono in relazione con «affari esteri». Secondo la dottrina, la nozione di «affari esteri» designa la politica estera di uno Stato, ossia la sua politica nei confronti della comunità internazionale e degli altri Stati, ovvero dei loro popoli51. Nel quadro dell’avamprogetto di legge, il legame tra la questione delle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero dalla Svizzera e la politica estera del nostro Paese è quindi fondamentale.

Le disposizioni sull’impiego di una società di sicurezza da parte di un’autorità federale si basano sull’articolo 173 capoverso 2 Cost., che prevede che l’Assemblea federale tratti tutti gli oggetti che rilevano della competenza della Confederazione e che non rientrino nell’ambito di competenza di un’altra autorità. Nei loro ambiti di competenza, le autorità federali hanno la possibilità di organizzarsi e di scegliere la forma più adeguata per l’adempimento dei loro compiti legali.

Il progetto di legge si basa anche sulla competenza della Confederazione di preservare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera.

Compatibilità con i diritti fondamentali

L'articolo 27 Cost. garantisce la libertà economica e in particolare il libero accesso ad una attività economica lucrativa privata e il suo libero esercizio. Il libero accesso ad una attività economica lucrativa protegge gli individui dalle misure statali che limitano l’accesso ad una attività privata determinata, come il requisito dell’autorizzazione. La libertà economica non è assoluta. Può essere limitata alle condizioni di cui all’articolo 36 Cost.

Il regime instaurato dal progetto di legge limiterà la libertà economica delle persone e delle società sottoposte alla legge. Le esigenze dell’articolo 36 Cost. sono soddisfatte.

51 Jean-François Aubert e Pascal Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confé- dération suisse du 18 avril 1999, art. 54, pag. 459, Zurigo 2003.