Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/40: Modifica del codice civile, del codice di procedura civile e della legge federale sull'assistenza (mantenimento dei bambini) · 46 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 295 cpv. 1 n. 2 Parziale abrogazione
L’introduzione di un contributo per l’accudimento del figlio dal momento della sua nascita, indipendentemente dallo stato civile dei genitori, rende superfluo l’articolo 295 capoverso 1 numero 2 CC in quanto riconosce alla madre nubile il diritto all’indennità delle spese di mantenimento «per almeno otto settimane dopo la nascita».
Introdotto in occasione della riforma del diritto della filiazione, in vigore dal 1° gennaio 1978, allo scopo di garantire alla madre nubile una certa tutela al momento della nascita del figlio, l'articolo 295 CC ha perso molta efficacia con il costante aumento del numero di donne che esercitano un’attività lucrativa. In questo caso le lavoratrici beneficiano delle prestazioni previste dalla legge sul lavoro e dall’assicurazione per la maternità o in caso di malattia comprese nelle indennità di cui all’articolo 295 capoverso 1 CC (cfr. cpv. 3)90.
Ciononostante l'AP CC rinuncia ad abrogare completamente questa disposizione soprattutto per i diritti che sancisce in caso di gravidanze conclusesi prematuratamente.
Art. 329 cpv. 1bisObbligo di assistenza fra parenti
Secondo il nuovo capoverso 1bis, l'azione di assistenza è esclusa quando la persona bisognosa cade in miseria dopo una separazione o un divorzio, in quanto, dovendo accudire i propri figli, ha ridotto il grado di occupazione.
Diritto transitorio
In virtù dell’articolo 12 del titolo finale del Codice civile, il nuovo diritto è applicabile senza restrizioni ai rapporti di filiazione che sorgono dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto.
Analogamente a quanto previsto dal nuovo diritto del divorzio91, l’entrata in vigore della nuova legge può essere considerata una modificazione importante delle circostanze che giustifica un adattamento della decisione sul contributo di mantenimento per il figlio (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC). Di conseguenza, dall’entrata in vigore del nuovo diritto, il figlio potrà depositare una richiesta presso il tribunale competente affinché sia modificato il contributo di mantenimento per il futuro. Tale richiesta non sottostà a un termine.
Le nuove disposizioni non hanno effetto retroattivo sulle decisioni relative ai contributi di mantenimento pronunciate in base al vecchio diritto.
Ai sensi dell’articolo 7b del titolo finale CC, applicabile per analogia, i processi, riguardanti contributi di mantenimento del diritto di famiglia di competenza di un’istanza cantonale, sono invece retti dal nuovo diritto con l’entrata in vigore della presente revisione.
2.2 Modifica del Codice di procedura civile (CPC)
Art. 296a Contributi di mantenimento
Il giudice, incaricato di esaminare un’istanza di modifica della decisione che fissa contributi di mantenimento del figlio (art. 286 CC) o una richiesta fondata sull’articolo 286a AP CC, può statuire solamente se conosce gli elementi essenziali su cui si è basata detta decisione.
Analogamente al vigente articolo 282 CPC, l'articolo 296a dell’avamprogetto del Codice di procedura civile (AP CPC) sancisce il principio secondo cui la decisione sul contributo di mantenimento deve indicare gli elementi del reddito (effettivo o ipotetico) e della sostanza di ciascun genitore (e di ciascun figlio) presi in considerazione per il calcolo del contributo,
90 P ERRIN, Commentaire romand, n. 1-3 ad art. 295 CC.
91 Messaggio citato alla nota 82.