Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/40: Modifica del codice civile, del codice di procedura civile e della legge federale sull'assistenza (mantenimento dei bambini) · 46 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo
del loro esame i giudici potrebbero ispirarsi alla prassi tedesca, che riconosce il diritto a un contributo per una durata limitata di tre anni dopo la nascita del figlio. Neanche le direttive COSAS86 fissano esigenze troppo severe per quanto riguarda il reinserimento professionale del genitore che accudisce un figlio di meno di tre anni87. Anche in questo caso, il limite dei tre anni non è vincolante, sopratutto se il genitore può evitare di interrompere l’attività professionale che esercitava prima della nascita del figlio ricorrendo alle possibilità di affidare l’accudimento a terzi (asilo nido, mamma diurna). Ad ogni modo, occorre determinare in ogni singolo caso se una ripresa dell’attività lucrativa sia ragionevolmente opportuna e auspicabile.
Al momento di stimare e calcolare i costi legati all’accudimento del figlio, occorre considerare che i mezzi disponibili dovranno bastare per due economie domestiche; pertanto potrebbe risultare difficile mantenere lo stesso tenore di vita precedente alla separazione88. Alcuni autori propongono piuttosto di indennizzare la perdita di guadagno subita dal genitore che accudisce il figlio tenendo conto di un costo opportunità (Opportunitätskosten)89.
L’assegnazione di un contributo al figlio per i costi legati all’accudimento indipendentemente dallo stato civile dei genitori implica l’abrogazione dell’articolo 125 capoverso 2 numero 6 CC. Anche l’articolo 295 CC può essere parzialmente abrogato.
Art. 286a (nuovo) Miglioramento straordinario delle condizioni in caso di contributo
insufficiente
In base al diritto attuale, se la situazione economica del genitore debitore migliora notevolmente, il figlio può chiedere che sia aumentato il contributo di mantenimento (art. 286 cpv. 2 CC).
L'articolo 286a capoverso 1 AP CC concede al figlio un diritto supplementare vincolato a due presupposti precisi, ossia che al momento di redigere il contratto o la decisione sul contributo, non sia stato possibile garantire il debito mantenimento al figlio in seguito all’applicazione del principio dell’intangibilità del minimo vitale del genitore debitore e che la situazione economica di quest’ultimo sia successivamente migliorata in maniera straordinaria grazie a un’eredità, a una vincita al lotto, a una donazione, a un consistente aumento dei suoi redditi, ecc. Se queste due condizioni sono soddisfatte, il figlio può chiedere il versamento della differenza dell’importo che gli avrebbe garantito il debito mantenimento durante i cinque anni precedenti il miglioramento delle condizioni patrimoniali del genitore debitore.
Spetterà al giudice stabilire se i due presupposti citati sono soddisfatti e determinare in che misura è possibile dar seguito alla richiesta nel caso specifico. La procedura è retta dal principio inquisitorio e non vincolatività delle conclusioni delle parti (art. 296 CPC).
Secondo l’articolo 286a capoverso 2 AP CC, il diritto del figlio passa all’ente pubblico, fino a concorrenza degli importi corrisposti, se tale ente si è assunto il mantenimento del figlio, in particolare versando prestazioni di aiuto sociale.
86 Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS).
87 Direttiva C.I.3 (http://www.skos.ch/store/pdf_it/Ringbuch_ital_2010.pdf).
88 R UMO-JUNGO/STUTZ, Kinderkosten, pag. 284.
89 K NUPFER, nota n. 6 pag. 180. L’espressione «costo opportunità» (dall’inglese opportunity cost), o costo alternativo, definisce i costi che si presentano quando, in caso di scelta, si opta per una alternativa e se ne scarta un’altra. È il costo di una scelta stimato in termini di opportunità non realizzate. Cfr. GERFIN/STUTZ/OESCH/STRUB, testo integrale in tedesco, nota n. 6 pag. 2.