Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/40: Modifica del codice civile, del codice di procedura civile e della legge federale sull'assistenza (mantenimento dei bambini) · 46 pagine

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decisione che fissa i contributi di mantenimento (cfr. art. 296a AP CPC) metterà fine alla prassi, applicata nei casi di ammanco, di prendere in considerazione solamente la capacità contributiva del genitore, senza tener conto dei bisogni del figlio. Secondo il nuovo diritto, nei casi di ammanco la capacità contributiva del genitore debitore determina sì l’importo massimo che quest’ultimo deve versare al figlio, ma non l’ammontare del debito mantenimento del figlio.

Tra i bisogni del figlio minorenne vi è il suo accudimento. L'articolo 285 capoverso 2 AP CC (nuovo) regola espressamente tale argomento. Come illustrato al numero 1.5.1.1, l’accudimento del figlio minorenne può generare costi diretti e indiretti. L’accudimento del figlio comporta costi diretti in particolare quando è affidato a terzi ad esempio a un asilo o a una mamma diurna. In questo caso, i costi dell’assistenza extrafamiliare del minorenne ridurranno altre spese dirette per il figlio come ad esempio quelle alimentari. Lo stesso vale quanto il genitore non titolare della custodia contribuisce in modo consistente all’accudimento, ad esempio nel quadro di una diritto di visita allargato. I costi indiretti rispecchiano invece il costo del tempo che il genitore titolare della custodia dedica quotidianamente al figlio. Il diritto attuale inserisce i costi indiretti causati dall’accudimento del figlio nella determinazione del contributo di mantenimento destinato al genitore divorziato (cfr. art. 125 cpv. 2 n. 6 CC). La presente modifica invece prevede di tenerne conto al momento di fissare il contributo per il figlio. Se il figlio ha ancora bisogno dell’accudimento dei genitori (cfr. art. 276 cpv. 2 AP CC), il contributo di mantenimento che gli spetta deve tener conto dei costi legati a tale accudimento indipendentemente dallo stato civile dei genitori.

L'articolo 285 capoverso 2 AP CC non prescrive alcuna forma particolare di accudimento; i genitori possono quindi fissarne direttamente le modalità a condizione che si rispetti il bene del figlio. Si può optare per un modello di accudimento classico dove il figlio risiede abitualmente da un genitore e trascorre con l’altro un fine settimana su due e metà delle vacanze, oppure per un accudimento in alternanza o condiviso dove il figlio abita per metà del tempo con ciascun genitore. In questo secondo caso, si potrebbe fare a meno di fissare un contributo di mantenimento legato all'accudimento, in quanto ciascun genitore assume di persona i costi indiretti del figlio.

Il Tribunale federale ha già stabilito diversi criteri per determinare la portata e la durata dell’accudimento che un genitore deve assicurare alla prole dopo la separazione o il divorzio. Secondo la corte suprema, non si può esigere da un genitore, che accudisce la prole, che lavori a tempo pieno prima che il più giovane dei figli abbia raggiunto i 16 anni. Tuttavia, quando quest’ultimo ha compiuto 10 anni, è possibile aspettarsi dal genitore affidatario che eserciti un’attività con un grado di occupazione tra il 30 e il 50 per cento. Questa giurisprudenza tiene conto della ripartizione dei compiti che i genitori avevano stabilito durante la comunione domestica. I limiti di età indicati dal Tribunale federale non sono comunque vincolanti; si tratta piuttosto di direttive la cui applicazione va esaminata caso per caso85. Inoltre, questi limiti appaiono problematici in quanto possono complicare il reinserimento lavorativo del genitore titolare della custodia. L'attuale revisione offre dunque ai giudici l'occasione di riesaminare la loro giurisprudenza e riservare, se possibile e ragionevolmente auspicabile, maggiore importanza al reinserimento professionale del genitore che si occupa quotidianamente del figlio; per questo si rinuncia all'introduzione, nel testo di legge, di regole restrittive sull’estensione e la durata dell’accudimento. Nel quadro

85 DTF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 pag. 109; S CHWENZER, FamKommentar, n. 59 ad art. 125 CC; PICHONNAZ, Commentaire romand, n. 53 ad art. 125 CC; RUMO-JUNGO, Alleinerziehende, pag. 175 seg.