Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/40: Modifica del codice civile, del codice di procedura civile e della legge federale sull'assistenza (mantenimento dei bambini) · 46 pagine
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fondamentale che i creditori di alimenti in Svizzera abbiano gli stessi diritti di quelli stranieri. Affinché le prestazioni elencate nel catalogo possano effettivamente essere fornite, è imprescindibile che le autorità d’incasso dei contributi di mantenimento dispongano delle competenze necessarie. Per questa ragione, il Consiglio federale intende far sì che i Cantoni affidino tale compito a servizi specializzati. Nei Cantoni dove l’aiuto all’incasso compete all’autorità di protezione dei minori e degli adulti, questa condizione sarà sicuramente soddisfatta, visto che il nuovo diritto della protezione degli adulti, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013, sottolinea chiaramente gli elevati standard dal profilo professionale e interdisciplinare posti a detta autorità (cfr. art. 440 D-CC)81. Negli altri Cantoni sarà necessario delegare tale compito a un servizio specializzato.
Lo stesso vale per l’aiuto all’incasso dei contributi di mantenimento dovuti al coniuge (art. 131 AP CC), introdotto in occasione della revisione del diritto del divorzio entrata in vigore nel 2000. Mentre l’aiuto all’esecuzione del contributo di mantenimento concesso ai figli è sempre gratuito, quello accordato al coniuge lo è solo «di regola». Secondo il messaggio sulla revisione del diritto del divorzio, di fronte a una buona situazione finanziaria del coniuge divorziato beneficiario del contributo oppure responsabile delle spese fatte, non vi è ragione di obbligare la collettività a prestare gratuitamente il suo aiuto all’incasso. Un figlio ha per contro di regola necessità di maggiore aiuto, perché la sua pretesa di mantenimento è un diritto patrimoniale particolare, d’altronde spesso l’unico82. Dal momento che queste considerazioni continuano ad essere pertinenti, la norma non subisce alcuna modifica. Per maggiore chiarezza, l'AP CC propone invece di regolare l’aiuto all’incasso e l'anticipo degli alimenti in due disposizioni separate.
Infine il nuovo articolo 176a AP CC rinvia esplicitamente alle disposizioni relative all’aiuto all’incasso e agli anticipi in caso di divorzio. In questo modo si introduce espressamente la possibilità di ricorrere all’aiuto in materia di prestazioni di mantenimento per i contributi stabiliti nel quadro della procedura di protezione dell’unione coniugale.
Art. 176 cpv. 1 n. 1 (modificato) Organizzazione della vita separata
Nel francese l’espressione dell’articolo 176 capoverso 1 CC «conjoint» è sostituta con «époux» per ragioni di coerenza terminologica.
Nell’articolo 176 capoverso 1 numero 1 CC, all’espressione «all’altro» si aggiunge «a ciascun figlio». L’aggiunta si è resa necessaria in quanto il giudice deve distinguere, nel dispositivo della decisione, il contributo per il coniuge da quello per il figlio (cfr. art. 282 cpv. 1 lett. b CPC e art. 296a AP CPC). Indicando chiaramente l’importo del contributo per il figlio, sarà possibile riscuotere in modo efficace gli anticipi degli alimenti se il genitore debitore non soddisfa il suo obbligo.
Art. 276 cpv. 2 (modificato) Oggetto e estensione dell’obbligo di mantenimento del figlio
Secondo l’articolo 276 capoverso 2 AP CC, il figlio può beneficiare dell’accudimento dei genitori fino a quando lo esige il suo bene.
La precisazione introdotta al capoverso 2 riveste un’importanza particolare quando la comunione domestica finisce. Anche se, in caso di separazione o divorzio, si parte dal presupposto che ogni genitore debba provvedere in modo autonomo al proprio
81 Messaggio del 28 giugno 2006 concernente la modifica del Codice civile (Protezione degli adulti, diritto della persona e diritto della filiazione), FF 2006 6391.
82 Messaggio del 15 novembre 1995 sulla revisione del Codice civile svizzero (stato civile, matrimonio, divorzio, filiazione, assistenza tra parenti, asili di famiglia, tutela e mediazione matrimoniale), FF 1996 I 125.