Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/40: Modifica del codice civile, del codice di procedura civile e della legge federale sull'assistenza (mantenimento dei bambini) · 46 pagine
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1.3 Critiche al diritto attuale
1.3.1 Disparità di trattamento tra figli di genitori sposati e figli di genitori non sposati
Nessuno dei metodi di calcolo citati riconosce, tra i bisogni del figlio, il costo sostenuto dal genitore per l’accudimento o, laddove lo fa, è solamente in proporzioni minime14.
La portata e la durata dell’accudimento dei figli costituiscono semmai uno dei criteri per fissare il contributo di mantenimento dovuto al coniuge divorziato (art. 125 cpv. 2 n. 6 CC). In effetti, l’accudimento del figlio ha conseguenze immediate sulla possibilità del genitore interessato di provvedere al proprio sostentamento, poiché influisce sulla ripresa e anche sull’estensione della sua attività professionale15.
Viceversa, in caso di separazione, non è previsto alcun contributo di mantenimento per i genitori non sposati. La legge riconosce alla madre solamente il diritto alla rifusione delle spese di mantenimento per le quattro settimana precedenti e per le otto successive alla nascita (art. 295 cpv. 1 n. 2 CC).
Questa situazione crea una disparità tra il figlio di genitori divorziati e quello di concubini separati. Il primo può infatti beneficiare di un migliore accudimento da parte del genitore che si occupa di lui, poiché il contributo di mantenimento cui ha diritto tale genitore (divorziato) permette a quest’ultimo di limitare il tempo di lavoro. Il secondo, invece, risulta svantaggiato, dato che il genitore titolare della custodia deve provvedere da solo al proprio sostentamento. Questa discriminazione ha gravi conseguenze sul piano sociale, visto che negli ultimi dieci anni il numero di figli nati da coppie non sposate è praticamente raddoppiato. Quasi un quinto dei bambini che nascono attualmente in Svizzera ha genitori non sposati.
1.3.2 Contributi di mantenimento troppo bassi per i figli Principio dell’intangibilità del minimo vitale del genitore debitore
Come già accennato (cfr. 1.2.3), la giurisprudenza del Tribunale federale tiene particolarmente conto della capacità contributiva del genitore debitore se i suoi mezzi finanziari sono limitati. Seconda questa giurisprudenza, l’obbligo di mantenimento è limitato da tale capacità, nel senso che il minimo vitale del genitore debitore non deve essere compromesso.
Questa prassi può indurre i giudici a non fissare alcun contributo di mantenimento oppure a stabilirne uno decisamente inferiore ai bisogni dei figli per evitare di intaccare il minimo vitale del genitore debitore.
Nella decisione del 23 ottobre 200816, lo stesso Tribunale federale ha criticato questa prassi. Secondo la legge, il mantenimento dei figli deve infatti essere determinato in base ai criteri che riguardano sia il genitore debitore che i figli beneficiari del contributo (cfr. art. 285 cpv. 1 CC). Osservando il principio dell’intangibilità del minimo vitale del genitore debitore del mantenimento, si tiene conto di un solo criterio determinante (la capacità economica di questo genitore), ignorando l’altro criterio (i bisogni del figlio). Visto che la capacità contributiva del genitore debitore degli alimenti è solo uno dei criteri per fissare il contributo,
14 M EIER/STETTLER, n. 977 e nota n. 2101, pag. 567, a proposito delle tabelle di Zurigo; cfr. anche la prassi del Tribunale cantonale di Friburgo in materia di «doppio onere», FamPra 2011 pag. 241 segg., in particolare pag. 244, e LEUBA/BASTONS BULLETTI, Contributions, nota n. 9 pag. 87.
15 S CHWENZER, FamKommentar, n. 59 ad art. 125 CC; PICHONNAZ, Commentaire romand, n. 53 ad art. 125 CC; RUMO-JUNGO, Alleinerziehende, pag. 175 seg.
16 DTF 135 III 66.