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Consultazione 2011/93: Ordinanza sugli obblighi di attestazione in materia di partecipazioni di collaboratore (Ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore, OParC) · 6 pagine
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Ordinanza sugli obblighi di attestazione in materia di partecipazioni di collaboratore (Ordinanza sull’attestazione di partecipazioni di collaboratore, OParC)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 129 capoverso 1 lettera d e l’articolo 199 della legge federale del 14 dicembre 19901 sull’imposta federale diretta (LIFD),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza stabilisce quali indicazioni il datore di lavoro deve fornire alle autorità di tassazione nell’attestazione concernente le partecipazioni di collaboratore:
a. al momento dell’acquisto di partecipazioni di collaboratore;
b. al momento della realizzazione del vantaggio valutabile in denaro derivante da queste partecipazioni.
2 L’ordinanza si applica a:
a. azioni, buoni di godimento, buoni di partecipazione, quote di società cooperative o partecipazioni di altro genere che conferiscono ai collaboratori diritti patrimoniali o diritti societari nei confronti del datore di lavoro, della sua società madre o di un’altra società del gruppo (azioni di collaboratore);
b. opzioni di collaboratore, aspettative su azioni di collaboratore e partecipazioni improprie di collaboratore.
Art. 2 Periodo di maturazione
Nella presente ordinanza si considera periodo di maturazione il periodo che intercorre tra la consegna di una partecipazione di collaboratore e l’insorgenza del diritto di esercizio.
Art. 3 Diritto di esercizio
Il diritto di esercizio sorge:
RS ..........
1 RS 642.11
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