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Consultazione 2011/93: Ordinanza sugli obblighi di attestazione in materia di partecipazioni di collaboratore (Ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore, OParC) · 6 pagine
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Ordinanza RU ...
Sezione 4: Classificazione delle partecipazioni di collaboratore e ulteriori indicazioni
Art. 14 Classificazione delle partecipazioni di collaboratore
L’Amministrazione federale delle contribuzioni può assegnare le partecipazioni di collaboratore alle categorie menzionate all’articolo 1 capoverso 2 e pubblicarne l’elenco.
Art. 15 Ulteriori indicazioni
L’Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità fiscali cantonali possono richiedere al datore di lavoro ulteriori informazioni a complemento delle indicazioni previste nella presente ordinanza, qualora sia necessario ai fini dell’imposizione regolamentare dei proventi.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 16 Disposizioni transitorie
1 La presente ordinanza si applica alle partecipazioni di collaboratore assegnate ai collaboratori dopo la sua entrata in vigore.
2 Alle partecipazioni di collaboratore assegnate ai collaboratori prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, ma realizzate soltanto dopo la sua entrata in vigore, si applicano gli obblighi di attestazione previsti dalla presente ordinanza. Sono eccettuati i casi in cui gli obblighi di attestazione sono stati disciplinati in modo vincolante prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza con l’autorità fiscale del Cantone in cui il datore di lavoro detiene la sede o lo stabilimento d’impresa.
Art. 17 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.
… 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione,
La cancelliera della Confederazione,