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Consultazione 2011/93: Ordinanza sugli obblighi di attestazione in materia di partecipazioni di collaboratore (Ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore, OParC) · 6 pagine

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Art. 10 Restituzione di azioni di collaboratore

1 Se alla cessazione del rapporto di lavoro sono tenuti a restituire le azioni di collaboratore al datore di lavoro senza risarcimento o al di sotto del loro valore venale attuale, i collaboratori possono far valere la deduzione fiscale calcolata sulla base della differenza tra il valore venale o formulare al momento della restituzione e il prezzo di restituzione.

2 L’entità della deduzione fiscale va calcolata secondo la seguente formula:

(x / 1,06 n - y), dove (x) corrisponde al valore venale o formulare dell’azione di collaboratore al momento della restituzione, (y) al prezzo di restituzione, mentre (n) corrisponde al numero degli anni di attesa residui al momento della restituzione.

3 Il datore di lavoro è tenuto ad attestare tale deduzione fiscale al collaboratore.

4 Se l’importo restituito supera il valore venale attuale o il valore formulare, la parte eccedente va attestata quale reddito supplementare. L’attestazione deve contenere per analogia le indicazioni di cui all’articolo 9 capoverso 4.

Art. 11 Collaboratori con domicilio all’estero

1 Gli articoli 7 e 8 non si applicano alle persone soggette all’imposizione alla fonte ai sensi degli articoli 91 e 97 LIFD.

2 Queste persone sono soggette all’imposizione alla fonte con aliquote ordinarie per la totalità del loro reddito derivante da partecipazioni di collaboratore (art. 85 LIFD).

Art. 12 Membri dell’amministrazione o della direzione con domicilio

all’estero

1 Gli articoli 7 e 8 non si applicano ai membri dell’amministrazione o della direzione ai sensi dell’articolo 93 LIFD.

2 Queste persone sono soggette all’imposizione alla fonte ai sensi dell’articolo 93 capoverso 3 LIFD per la totalità del loro reddito derivante da partecipazioni di collaboratore.

Art. 13 Realizzazione di opzioni di collaboratore, aspettative su azioni di

collaboratore o partecipazioni improprie di collaboratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro

Se i vantaggi valutabili in denaro provenienti da opzioni di collaboratore, aspettative su azioni di collaboratore o partecipazioni improprie di collaboratore sono realizzati in un momento in cui non sussiste più alcun rapporto di lavoro tra il collaboratore beneficiario e il datore di lavoro, quest’ultimo deve trasmettere una copia dell’attestazione all’autorità fiscale cantonale del Cantone di domicilio del collaboratore.