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Consultazione 2011/93: Ordinanza sugli obblighi di attestazione in materia di partecipazioni di collaboratore (Ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore, OParC) · 6 pagine

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4. il prezzo convenuto per l’esercizio, la vendita o la conversione,

5. il numero di partecipazioni di collaboratore vendute, convertite o sulle quali è stato esercitato il diritto,

6. il vantaggio valutabile in denaro attestato nel certificato di salario.

Art. 6 Attestazione dei diritti su partecipazioni improprie di collaboratore Le attestazioni concernenti indennizzi in contanti derivanti da partecipazioni di collaboratore devono contenere le seguenti indicazioni:

a. la denominazione del piano di partecipazione di collaboratore;

b. la data del pagamento;

c. l’entità dell’importo pagato e attestato nel certificato di salario.

Art. 7 Attestazione in caso di arrivo del collaboratore

1 Se al collaboratore sono state accordate, durante il periodo in cui risiedeva all’estero, opzioni di collaboratore, aspettative su azioni di collaboratore o partecipazioni improprie di collaboratore, che egli ha realizzato in Svizzera dopo l’arrivo nel nostro Paese, il datore di lavoro svizzero, oltre alle attestazioni previste agli articoli 5 e 6, deve fornire le seguenti indicazioni:

a. il numero di giorni del periodo di maturazione durante i quali il collaboratore risiedeva in Svizzera;

b. il vantaggio valutabile in denaro.

2 Il vantaggio valutabile in denaro va calcolato secondo la seguente formula:

(vantaggio complessivo valutabile in denaro * numero di giorni di residenza in Svizzera durante il periodo di maturazione) / numero di giorni dell’intero periodo di maturazione.

Art. 8 Attestazione in caso di partenza del collaboratore

1 Se al collaboratore sono state accordate, durante il periodo in cui risiedeva in Svizzera, opzioni di collaboratore, aspettative su azioni di collaboratore o partecipazioni improprie di collaboratore, che egli ha realizzato all’estero dopo la partenza dalla Svizzera, il datore di lavoro svizzero è tenuto a:

a. comunicare la realizzazione;

b. attestare il numero di giorni del periodo di maturazione durante i quali il collaboratore risiedeva in Svizzera;

c. attestare il vantaggio valutabile in denaro; e

d. versare l’imposta alla fonte conformemente all’articolo 100 capoverso 1 lettera d LIFD.

2 Il vantaggio valutabile in denaro va calcolato secondo la seguente formula: