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Consultazione 2011/93: Ordinanza sugli obblighi di attestazione in materia di partecipazioni di collaboratore (Ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore, OParC) · 6 pagine
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Ordinanza RU ...
a. al momento dell’acquisizione irrevocabile del diritto (maturazione); o
b. al termine del periodo di attesa, se questo scade dopo il periodo di maturazione.
Sezione 2: Contenuto dell’attestazione
Art. 4 Attestazione concernente azioni di collaboratore
Le attestazioni concernenti azioni di collaboratore devono contenere le seguenti indicazioni:
a. la denominazione del piano di partecipazione di collaboratore;
b. la data di acquisto delle azioni di collaboratore;
c. il valore venale delle azioni di collaboratore quotate oppure il valore formulare delle azioni di collaboratore non quotate al momento dell’acquisto;
d. la durata di eventuali periodi di attesa;
e. il prezzo di acquisto convenuto;
f. il numero di azioni di collaboratore acquisite;
g. il vantaggio valutabile in denaro attestato nel certificato di salario.
Art. 5 Attestazione concernente opzioni di collaboratore e aspettative su a-
zioni di collaboratore
1 Le attestazioni concernenti opzioni di collaboratore che vengono tassate al momento della consegna devono contenere per analogia le indicazioni di cui all’articolo 4.
2 Le attestazioni concernenti opzioni di collaboratore e aspettative su azioni di collaboratore che vengono tassate al momento della realizzazione del vantaggio valutabile in denaro devono contenere le seguenti indicazioni:
a. al momento della consegna:
1. la denominazione del piano di partecipazione di collaboratore,
2. la data di consegna delle partecipazioni di collaboratore,
3. la data dell’insorgenza del diritto di esercizio,
4. il numero di partecipazioni di collaboratore acquisite.
b. al momento dell’esercizio del diritto, della vendita o della conversione in azioni di collaboratore:
1. la denominazione del piano di partecipazione di collaboratore,
2. la data dell’esercizio del diritto, della vendita o della conversione,
3. il valore venale della relativa azione quotata o il valore formulare della relativa azione non quotata, al momento dell’esercizio del diritto, della vendita o della conversione,