Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

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costruzione rispetto a tutti gli altri prodotti del «new approach», rispettivamente del nuovo quadro normativo21. Qualsiasi requisito di sicurezza concepibile e ragionevole per un prodotto da costruzione può oggi essere descritto come caratteristica essenziale del prodotto basandosi sui sette requisiti di base previsti per le opere di costruzione (ad es. la protezione contro il rischio di schiacciamenti per tende da sole/tapparelle secondo la norma armonizzata EN 13561 nell’ambito della sicurezza d’impiego), ammesso che il requisito non rientri già nel campo di applicazione (scope) di una specifica tecnica armonizzata (ad es. passerelle o piani di camminamento anticaduta per gli accessori prefabbricati delle coperture secondo la norma tecnica armonizzata EN 516).

È chiaro tuttavia che il regolamento europeo sui prodotti da costruzione non mira solo al rispetto delle prestazioni del prodotto indicate nella dichiarazione di prestazione e dell’obbligo di marcatura, bensì menziona più volte i «pericoli» che possono scaturire dai prodotti da costruzione regolamentando, in questo quadro, gli obblighi degli operatori economici finalizzati a impedire eventuali pericoli22. Oltre a ciò il fabbricante è tenuto a corredare il prodotto da costruzione, se richiesto, delle relative informazioni sulla sicurezza23. Infine, anche lo stato membro dell’UE deve attivarsi nel quadro della vigilanza del mercato se ritiene che il prodotto da costruzione presenti rischi per la salute o per la sicurezza delle persone, nonostante sia conforme a tutte le norme del regolamento europeo sui prodotti da costruzione24. In questo modo diventa chiaro che, emanando il regolamento sui prodotti da costruzione, il legislatore europeo intendeva stabilire in maniera diretta e definitiva le condizioni secondo cui i prodotti da costruzione possono essere immessi in commercio, cosa che include anche altre considerazioni (non necessariamente requisiti tecnici), come gli aspetti generali sulla sicurezza.

Di conseguenza, oltre alle procedure di valutazione previste dal regolamento sui prodotti da costruzione, non sono ammesse procedure di valutazione della conformità secondo la direttiva relativa alla sicurezza dei prodotti, e quindi neanche documenti di conformità ai sensi della stessa direttiva (neppure a titolo complementare per «altri requisiti in materia di sicurezza dei prodotti»). Le procedure e i metodi armonizzati per la valutazione dei prodotti da costruzione devono essere applicati in modo uniforme in tutta Europa. Per questa ragione sono state emanate norme di armonizzazione per il settore della costruzione sotto forma di regolamento e non più di direttiva. La qualità delle disposizioni d’esecuzione del regolamento europeo sui prodotti da costruzione è anch’essa segno della «preminenza» del diritto settoriale: il nuovo regolamento prevale infatti in tutti gli Stati membri dell’UE sul diritto nazionale che attua la direttiva europea 2001/95/CE.

La preminenza dell’«approccio orientato alla prestazione» nel regolamento sui prodotti da costruzione si deduce anche dalle prescrizioni relative alla marcatura CE di prodotti da costruzione. Nel caso dei prodotti da costruzione, il marchio CE ha un altro significato rispetto a quello che assume secondo le prescrizioni del nuovo

21 Cfr. considerazione 5 della Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, GU L 218 del 13 agosto 2008, pag. 82.

22 Art. 11 cpv. 7 e art. 14 cpv. 2 regolamento (UE) n. 305/2011

23 Art. 11 cpv. 6 regolamento (UE) n. 305/2011

24 Art. 58 cpv. 1 regolamento (UE) n. 305/2011