Rapporto LProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine
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9. Eliminazione della burocrazia: nello stesso modo non occorre unicamente aumentare la trasparenza, ma contribuire soprattutto a semplificare le procedure ed eliminare la burocrazia, affinché nei casi in cui i requisiti dei prodotti sono disciplinati in altri atti legislativi federali, i requisiti materiali debbano essere integrati nelle norme tecniche armonizzate e designate e il loro adempimento non debba più essere provato attraverso procedure separate della conformità, ma soltanto mediante la procedura di valutazione e verifica della costanza della prestazione.
1.5 Coordinamento tra compiti e finanze
Il rapporto tra le spese per l’esecuzione dei compiti risultanti dalla LProdC e i ricavi, ovvero i vantaggi relativi al commercio estero, all’intero settore delle costruzioni nonché alla sicurezza dei prodotti e delle opere di costruzione, che possono essere conseguiti grazie alla legge (cfr. n. 1.4 qui sopra), è molto conveniente. La LProdC prevede, come finora, una responsabilità individuale di base, lasciando agli operatori economici la libertà di dichiarare per un prodotto più prestazioni di quelle minime prescritte dalla legge e di scegliere il modo di procedere, affinché sul mercato svizzero vengano immessi in commercio solo i prodotti da costruzione che adempiono le prescrizioni legali. Anche in futuro la LProdC non prevede alcun controllo preventivo140 dei prodotti, perché non si intende estendere la portata dell’esecuzione. Allo stesso modo si rinuncia altresì a una totale vigilanza del mercato: infatti si intende continuare ad applicare il concetto di vigilanza del mercato basata su controlli a seguito di determinati eventi, che si fonda in particolare sulla segnalazione di terzi e che solo a titolo complementare ricorre a programmi di prove a campione. Nei casi in cui i controlli statali mostrano che un prodotto da costruzione non adempie le condizioni legali disciplinate nella LProdC, l’operatore economico responsabile delle misure di controllo o di correzione deve sostenere i costi delle misure di vigilanza del mercato. La riveduta LProdC impone inoltre agli organi di vigilanza del mercato in linea di principio un certo riserbo: nell’articolo 23 capoverso 2 LProdC, ad esempio, è espressamente previsto un obbligo di collaborazione degli organi di vigilanza del mercato con gli operatori economici (e non viceversa) al fine di adottare provvedimenti grazie ai quali è possibile ridurre o eliminare i rischi che potrebbero derivare dai prodotti da costruzione. I compiti risultanti sin dal 2001 dalla legislazione in materia di prodotti da costruzione vengono interpretati con molta prudenza.
1.6 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo
Non è necessario effettuare un paragone del diritto con gli Stati membri dell’UE, poiché il regolamento europeo sui prodotti da costruzione che è stato recepito, costituisce un regolamento di diritto europeo direttamente applicabile negli Stati membri dell’UE e quindi non ha bisogno di essere trasposto nel diritto interno.
Con la revisione totale della legge federale e dell’ordinanza sui prodotti da costruzione, il regolamento europeo sui prodotti da costruzione deve essere ripreso a
140 Il monitoraggio del mercato rappresenta un controllo a posteriori dei prodotti da costruzione, quando tali prodotti sono già stati immessi in commercio o messi a disposizione sul mercato. Un controllo preventivo funzionerebbe invece come un limite all’accesso al mercato e dovrebbe essere impostato, ad esempio, come un sistema di autorizzazione.