Rapporto LProdC
Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 42Fedlex · Rapporto esplicativo
fabbricante non deve più adattarsi a differenti regole tecniche in Europa, poiché per i prodotti da costruzione si applicano dappertutto le stesse specifiche tecniche.
4. Semplificazioni: la nuova legislazione apporta inoltre semplificazioni: so-
no previste semplificazioni per le procedure di valutazione e verifica della costanza della prestazione. Ad esempio, per quanto riguarda la classificazione di certi prodotti, sarà possibile eliminare del tutto le prove e rinunciare a ulteriori prove nei casi in cui queste sono già state eseguite da un altro fabbricante. Inoltre, i prodotti da costruzione fabbricati da microimprese o in un unico esemplare, devono beneficiare delle semplificazioni procedurali. Tutte queste semplificazioni hanno lo scopo di ridurre i costi di fabbricazione per i prodotti da costruzione.
5. Certezza del diritto: grazie a un chiaro elenco degli obblighi per fabbrican-
ti, importatori, distributori e mandatari, deve essere eliminata l’incertezza del diritto generata negli ultimi anni dall’attuale legislazione. Nel contempo è necessario che gli utilizzatori di un prodotto da costruzione possano accedere a informazioni affidabili e corrette sulle prestazioni dei prodotti da costruzione in ogni fase della catena di fornitura.
6. Miglioramento della vigilanza del mercato: il concetto di vigilanza del
mercato nel settore dei prodotti da costruzione viene completamente rielaborato e armonizzato con lo standard europeo. Una vigilanza del mercato funzionante ed efficace deve garantire in futuro che le informazioni sul prodotto siano affidabili e corrette e che le relative caratteristiche dichiarate esistano. Con programmi di prove a campione e controlli a seguito di determinati eventi, si intende rendere la vigilanza del mercato più efficace e raggiungere un grado d’efficacia maggiore, allo scopo di eliminare o ridurre i rischi che potrebbero derivare da prodotti poco sicuri o da prodotti di opere di costruzione difettosi. La vigilanza del mercato dovrebbe essere resa più efficiente anche attraverso azioni congiunte a seguito dell’integrazione del diritto in materia di sicurezza dei prodotti nella LProdC. In futuro l’effettività della vigilanza del mercato rappresenterà uno dei requisiti più importanti per l’equivalenza della legislazione tecnica nel quadro del MRA.
7. Sostenibilità: per poter promuovere costruzioni sostenibili, è necessario in-
trodurre nella LProdC un nuovo requisito per le opere di costruzione. Ai fini dell’adempimento di questo requisito si dovranno sviluppare caratteristiche del prodotto e integrarle nelle norme tecniche armonizzate, per le quali è possibile dichiarare le prestazioni del prodotto.
8. Proporzionalità: l’integrazione nella LProdC del diritto in materia di sicu-
rezza dei prodotti per prodotti da costruzione ha lo scopo di aumentare la trasparenza per quanto riguarda gli obblighi degli operatori economici e di mantenere tali obblighi entro un limite proporzionalmente ragionevole.
Questo scopo dovrà essere raggiunto utilizzando come metro di valutazione per gli aspetti concreti relativi alla sicurezza e alla salute di un prodotto da costruzione non la formula di ampia portata «stato della scienza e della tecnica», bensì le esistenti norme di prodotti armonizzate. In merito alla variante II vedi il commento nel numero 2.2.