Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

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livello materiale in maniera più ampia possibile. In questo modo si crea la condizione necessaria per adeguare l’esistente capitolo sui prodotti da costruzione nell’ARR alla nuova situazione giuridica e quindi ristabilire l’equivalenza del diritto europeo e di quello svizzero. Le soluzioni eurocompatibili tengono anche conto degli interessi dei fabbricanti e degli utilizzatori di prodotti da costruzione.

Nel contempo è necessario integrare nella legislazione sui prodotti da costruzione il diritto svizzero in materia di sicurezza dei prodotti (LSPro e OSPro) in modo adeguato ed eurocompatibile per il settore delle costruzioni. Poiché il regolamento europeo sui prodotti da costruzione prevale sia come lex specialis sia come lex posterior sulle disposizioni della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti141 (direttiva relativa alla sicurezza dei prodotti), occorre riprendere nel diritto svizzero anche la struttura europea della normativa applicabile ai prodotti da costruzione. In singoli casi concreti il diritto svizzero può prevedere norme giuridicamente vincolanti che esigono la prova di determinati requisiti sanitari e di sicurezza. La prova passa però sempre attraverso la dichiarazione degli aspetti di sicurezza, per i quali nell’ambito della dichiarazione di prestazione (o eventualmente nell’ambito di una dichiarazione del fabbricante) devono essere definiti metodi o procedure di valutazione nelle specifiche tecniche armonizzate. Di conseguenza, i requisiti dei prodotti devono essere adeguati al concetto previsto dalla legislazione in materia di prodotti da costruzione: nei casi in cui un requisito di sicurezza è rilevante in relazione a un preciso prodotto da costruzione, tale requisito deve essere definito nell’ambito del diritto in materia di prodotti da costruzione e quindi integrato come caratteristica essenziale del prodotto nelle specifiche tecniche armonizzate, affinché il fabbricante possa inserire tali requisiti posti alla sicurezza del prodotto nella propria dichiarazione di prestazione. In merito alla variante II vedi il commento nel numero 2.2.

Oltre al recepimento del regolamento europeo sui prodotti da costruzione, nell’ambito della vigilanza del mercato vengono anche adottate singole disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008. In questo modo si colmano le lacune laddove il regolamento europeo sui prodotti da costruzione prevede questa normativa orizzontale. Nello stesso modo vengono adottate singole disposizioni del regolamento (CE)

n. 764/2008 relativo ai punti di contatto di prodotti, poiché il regolamento europeo sui prodotti da costruzione presuppone anche per questo aspetto il regolamento (CE)

n. 764/2008.

1.7 Attuazione

Le disposizioni della LProdC devono essere precisate – come finora – in un’ordinanza d’esecuzione, ossia nell’OProdC completamente riveduta. Il Consiglio federale è tenuto a emanare disposizioni, segnatamente negli ambiti seguenti:

- requisiti di base delle opere di costruzione;

- prestazioni del prodotto da indicare nella dichiarazione di prestazione;

- procedura di valutazione e verifica della costanza della prestazione;

- contenuto della dichiarazione di prestazione e modalità per la messa a disposizione della dichiarazione di prestazione;

141 Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, GU. dell’UE L 11 del 15 gennaio 2002, pag. 4 segg., direttiva sulla sicurezza dei prodotti.