Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

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- prescrizioni per gli operatori economici;

- contenuti e designazione delle norme armonizzate;

- contenuto e procedura per l’elaborazione di documenti per la valutazione tecnica e di valutazioni tecniche nonché per la designazione di documenti per la valutazione europea;

- organismi notificati per la valutazione e verifica della costanza della prestazione, organismi di valutazione tecnica (TAB) e punti di contatto di prodotti;

- compiti delle autorità di vigilanza del mercato;

- Commissione dei prodotti da costruzione;

- finanziamento dell’esecuzione.

L’esecuzione della LProdC spetta – come finora – alla Confederazione, nella misura in cui sono interessati l’immissione in commercio di prodotti come pure la sicurezza dei prodotti, mentre spetta ai Cantoni nella misura in cui sono interessate l’utilizzazione dei prodotti e la sicurezza delle opere di costruzione. Nell’ambito della vigilanza del mercato, l’attività legislativa, la vigilanza e il coordinamento dell’esecuzione spettano all’UFCL. Per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti, il monitoraggio del mercato viene effettuato da parte degli organi federali e cantonali del diritto del lavoro soggetti all’obbligo di notifica, mentre per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti e altri rischi legati a prodotti difettosi, i controlli dei prodotti dovranno essere eseguiti dalla SUVA, dall’upi e da altre organizzazioni specializzate ancora da designare. Per il monitoraggio del mercato e il controllo dei prodotti, l’UFCL può chiedere la collaborazione di altre autorità e organizzazioni anche cantonali. L’obiettivo è concentrare i compiti di controllo su pochi organi d’esecuzione specializzati e ottimizzare l’impiego dei mezzi ricorrendo ad altri organi.

Devono essere mantenute anche le altre competenze esecutive. Si tratta segnatamente delle competenze esecutive secondo altri atti legislativi federali del diritto in materia di prodotti chimici o di quello in materia di protezione dell’ambiente, sempre che le relative normative prevedano a titolo complementare competenze esecutive proprie. Nella misura in cui si tratta di emissioni di sostanze pericolose, occorre informare l’UFCL, in quanto organo di coordinamento per la vigilanza del mercato di prodotti da costruzione, sulle misure di applicazione prese da altre autorità competenti per altri atti legislativi federali, affinché possa essere garantito un controllo uniforme. Questo è determinante in vista di un’esecuzione uniforme a livello nazionale e, per quanto riguarda l’unità del singolo prodotto da costruzione, in vista delle caratteristiche differenti del prodotto.