Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

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2 Commenti alle singole disposizioni

2.1 Ingresso

L'ingresso della legge sui prodotti da costruzione menziona le principali disposizioni della Costituzione federale che stabiliscono le competenze in materia.

2.2 Scopo, campo d'applicazione e definizioni

Articolo 1

Capoverso 1: la legge sui prodotti da costruzione disciplina l'immissione in commercio e la messa a disposizione sul mercato svizzero di tutti i prodotti da costruzione, indipendentemente dal fatto che un prodotto da costruzione rientri nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o sia conforme a una valutazione tecnica europea.

Capoverso 2: questa disposizione sullo scopo chiarisce che l'obiettivo principale della LProdC è agevolare la libera commercializzazione internazionale dei prodotti da costruzione e considerare tuttavia nella commercializzazione in Svizzera la sicurezza del prodotto.

Capoverso 3: per i settori giuridici menzionati in questa disposizione, è necessario integrare una norma sulle disposizioni discordanti per due casi concernenti i componenti di prodotti da costruzione che rientrano nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o per i quali è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

la lettera a costituisce una norma particolare sulle disposizioni discordanti che contribuisce a eliminare gli ostacoli tecnici al commercio che si presentano sotto forma di doppie procedure di valutazione della conformità, di controllo, d'ispezione, di dichiarazione o di autorizzazione, che gravano i fabbricanti e l'economia svizzera nel suo insieme. Per evitare doppie procedure per i prodotti da costruzione, deve essere chiaro quale procedura gli operatori economici devono eseguire se intendono immettere in commercio o mettere a disposizione un prodotto da costruzione sul mercato svizzero. La prescrizione prevede che sono applicabili esclusivamente le procedure del diritto in materia di prodotti da costruzione, se gli altri atti legislativi federali o le loro disposizioni d'esecuzione per i prodotti da costruzione prevedono procedure di valutazione della conformità, d'ispezione, di certificazione, di controllo, di dichiarazione o di autorizzazione divergenti o supplementari. Questa prescrizione serve anche al recepimento dell'articolo 8 paragrafo 6 e dell'articolo 17 paragrafo 5 del regolamento europeo sui prodotti da costruzione.

La lettera b stabilisce che le prescrizioni d'esecuzione tecniche relative al regolamento europeo sui prodotti da costruzione possono prevedere livelli di soglia per la prestazione del prodotto (in relazione a sostanze pericolose, si tratta di prescrizioni concernenti la dispersione di tali sostanze dal prodotto da costruzione). Il recepimento di queste prescrizioni d'esecuzione tecniche è indispensabile per il funzionamento della legislazione sui prodotti da costruzione e la sua equivalenza con il regolamento europeo sui prodotti da costruzione. In caso di discordanze con altre disposizioni che stabiliscono livelli di soglia, prevalgono pertanto i livelli di soglia stabiliti dalla legge sui prodotti da costruzione. La circostanza che due diversi atti legislativi federali disciplinino in maniera divergente lo stesso oggetto sarebbe infatti problematica dal punto di vista dello Stato di diritto. Le fissazioni di livelli di soglia secondo gli altri atti legislativi federali o le loro disposizioni d'esecuzione non pongo-