Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 47Fedlex · Rapporto esplicativo

no alcun problema se non sono in contrasto con le fissazioni secondo la legge sui prodotti da costruzione. In tal caso la loro applicazione non deve essere esclusa mediante una norma sulle disposizioni discordanti.

Rappresentano un caso particolare le normative del diritto in materia di protezione dell’ambiente e di quello in materia di prodotti chimici che concernono i componenti dei prodotti da costruzione. I componenti di un prodotto da costruzione sottostanno a una legislazione nazionale speciale, che a livello europeo corrisponde alle normative del regolamento REACH142. La legislazione sui prodotti da costruzione ha tuttavia come oggetto normativo il prodotto da costruzione con la sua prestazione in relazione ai requisiti di base dell'opera di costruzione. Di conseguenza, la dispersione di sostanze pericolose da un prodotto da costruzione è disciplinata dal regolamento europeo sui prodotti da costruzione, mentre le sostanze nocive quali componenti di un prodotto da costruzione sottostanno al regolamento REACH. Occorre differenziare la legislazione svizzera nella stessa misura: laddove la normativa riguarda i componenti di un prodotto da costruzione, è determinante la legislazione sui prodotti chimici, mentre per un prodotto da costruzione che presenta un rischio di dispersione di sostanze pericolose con possibili ripercussioni sui requisiti di base dell'opera di costruzione, secondo la legge sui prodotti da costruzione possono essere stabiliti livelli di soglia prioritari, se ciò avviene in esecuzione del regolamento europeo sui prodotti da costruzione.

Capoverso 4: questa disposizione disciplina il rapporto tra il diritto in materia di prodotti da costruzione e la LSPro. A tale proposito l'avamprogetto prevede due varianti, visto che a livello europeo il rapporto tra le norme sulla sicurezza dei prodotti contenute nel regolamento europeo sui prodotti da costruzione143 e quelle della direttiva europea relativa alla sicurezza dei prodotti144 non è ancora stato chiarito del tutto. Poiché nell’Amministrazione federale la valutazione di questa situazione giuridica ha originato opinioni divergenti, vengono presentate due varianti. Basandosi sullo stato attuale delle informazioni e delle conoscenze relative alla situazione giuridica in ambito europeo il Dipartimento federale delle finanze, responsabile della revisione degli atti normativi concernenti i prodotti da costruzione, privilegia la variante I. Questa presuppone che l’equivalenza tra i citati atti normativi riveduti e la legislazione europea in quanto condizione per la prosecuzione del capitolo sui prodotti da costruzione dell’ARR possa essere stabilita unicamente se si evita di applicare procedure di prova supplementari o «residue» secondo la LSPro parallelamente alla legislazione sui prodotti da costruzione.

142 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del

18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30 dicembre 2006, pag. 1, modificato l’ultima volta dal R (UE) n. 453/2010, GU L 133 del 31 maggio 2010, pag. 1.

143 Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, GU L 88 del 4 aprile 2011, pag. 5, regolamento sui prodotti da costruzione.

144 Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti, GU L 11 del 15 gennaio 2002, pag. 4 segg., direttiva relativa alla sicurezza dei prodotti.