Rapporto LProdC

Consultazione 2011/94: Revisione totale della legge sui prodotti da costruzione (LProdC) e dell'ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) · 97 pagine

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europeo sui prodotti da costruzione, mentre le sostanze nocive intese come componenti di un prodotto da costruzione, sono trattate secondo il regolamento REACH. Occorre differenziare la legislazione svizzera nella stessa misura: laddove una prescrizione materiale riguarda i componenti di un prodotto da costruzione, è determinante la legislazione in materia di prodotti chimici, mentre nei casi in cui un prodotto da costruzione rischia di emettere sostanze nocive che potrebbero ripercuotersi sui requisiti di base delle opere di costruzione, è pertinente il diritto in materia di prodotti da costruzione.

Conformemente all’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt)138, alcuni prodotti da costruzione (ad es. le apparecchiature da riscaldamento) devono oggigiorno rispettare determinati valori limite materiali per le sostanze nocive immesse nell’ambiente (emissioni). L’OIAt disciplina nel contempo una procedura della conformità al fine di verificare che i prodotti siano conformi ai requisiti richiesti. I correlati certificati di conformità e prove di omologazione nonché la categoria tipologica non sono compatibili con le procedure di valutazione e verifica della costanza della prestazione sulla base di norme di prodotti da costruzione armonizzate e designate. Per questo motivo le procedure dell’OIAt non possono essere applicate in aggiunta o in sostituzione delle procedure disciplinate nel diritto in materia di prodotti da costruzione.

Di conseguenza non sussiste alcuna necessità di adeguamento in relazione alle prescrizioni del diritto in materia di prodotti chimici o del diritto in materia di protezione dell’ambiente, nella misura in cui questi ultimi disciplinano i componenti di un prodotto da costruzione. Qualora però queste norme materiali del diritto in materia di prodotti chimici e del diritto in materia di protezione dell’ambiente trattino le emissioni di sostanze pericolose, devono essere garantiti due principi:

i. se, secondo il principio della lex specialis per i prodotti da costruzio-

ne, nella legislazione svizzera in materia di prodotti da costruzione vengono adottate le prescrizioni esecutive tecniche secondo il regolamento europeo sui prodotti da costruzione (fissazione di livelli di soglia in atti normativi delegati secondo il regolamento europeo sui prodotti da costruzione), i livelli di soglia stabiliti in questo modo prevalgono sugli altri livelli di soglia relativi all’emissione, fissati a livello nazionali in altri atti normativi (fatte salve le disposizioni in contraddizione). In questi casi, tuttavia, nella legislazione nazionale possono continuare a essere disciplinati livelli di soglia nazionali più «severi».

ii. Per evitare doppie procedure di valutazione della conformità, di con-

trollo, d’ispezione, di dichiarazione o di autorizzazione, nella legislazione in materia di prodotti chimici e di protezione dell’ambiente, è necessario sancire a livello di legge il principio secondo cui per i prodotti da costruzione va data la precedenza ai metodi e alle procedure di diritto in materia di prodotti da costruzione. Se occorre quindi rispettare un livello di soglia relativo all’emissione, la fissazione mate-

138 RS 814.318.142.1