Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/102: Modifica dell'ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie (Ordinanza sul registro LPMed) · 8 pagine

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dopo quella della presente ordinanza. A quel momento si dovrà adeguare anche l’ordinanza sul registro.

Al testo francese e italiano delle lettere i e l sono state apportate modifiche redazionali.

Articolo 5 lettera d UFSP

Questa lettera è abrogata. La registrazione del numero d’identificazione delle imprese (IDI) è ora

bis bis

disciplinata dal nuovo articolo 7 (cfr. commento all’art. 7 ).

bis Articolo 6 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) iscrive nel registro delle professioni mediche l’attestato di capacità di «veterinaria ufficiale dirigente» o «veterinario ufficiale dirigente» e quello di «veterinaria ufficiale» o «veterinario ufficiale». Questi attestati si fondano

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sull’ordinanza del 16 novembre 2011 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico. Il loro inserimento nel MedReg è correlato all’applicazione settoriale sviluppata congiuntamente dall’USAV e dai servizi

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cantonali di veterinaria . L’inserimento dei nuovi attestati permette di riunire le informazioni sulle qualifiche professionali in un’unica applicazione e di metterle a disposizione anche nell’applicazione settoriale (evitare doppie registrazioni). Le autorità cantonali possono quindi sbrigare in modo più efficace i compiti esecutivi in ambito veterinario che concernono la LPMed e gli ordinamenti federali in materia di protezione e salute degli animali e sicurezza alimentare. Ciò dovrebbe inoltre migliorare la qualità e la completezza dei dati registrati nel MedReg dalle autorità cantonali di vigilanza (veterinari

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cantonali). A tenore dell’articolo 13 capoverso 1 l’USAV, in veste di fornitore di dati, ottiene l'accesso

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ai dati accessibili al pubblico tramite l’interfaccia standard (cfr. commento all’art. 13 cpv. 1).

Articolo 7 capoverso 1 lettere i e k

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Alle lettere i e k è stato attualizzato il rinvio all’ordinanza del 25 maggio 2011 sul controllo degli stupefacenti (OCStup).

bis Articolo 7 Ufficio federale di statistica

Questa disposizione sostituisce l’articolo 5 lettera d. Si tratta di una correzione della modifica dell’ordinanza sul registro LPMed resasi necessaria a seguito dell’entrata in vigore, il 1° aprile 2011,

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dell’ordinanza del 26 gennaio 2011 sul numero d’identificazione delle imprese (OIDI). Non è l’UFSP bensì l’UST a inserire nel MedReg il numero d’identificazione delle imprese (IDI). A tenore dell’articolo bis

13 capoverso 1 l’UST, in qualità di fornitore di dati, ha accesso ai dati accessibili al pubblico tramite

bis

l’interfaccia standard (cfr. commento all’art. 13 cpv. 1).

ter Articolo 7 SASIS SA

Per conto di santésuisse, l’associazione di categoria degli assicuratori malattia svizzeri, di cui è una filiale indipendente, la SASIS SA assegna i numeri di codice creditore (RCC) che permettono di fatturare alle casse malati le prestazioni fornite.

La SASIS SA offre a tutti gli assicuratori malattia, ossia anche a quelli non affiliati a santésuisse, diverse prestazioni che includono ad esempio la gestione del registro codici creditori e l’assegnazione

9 del numero RCC ai fornitori di prestazioni giusta la legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattia (LAMal). Infatti, dopo che hanno ottenuto l’autorizzazione cantonale all’esercizio indipendente della professione ai sensi della LPMed, i fornitori di prestazioni hanno bisogno di un numero RCC che permette lo scambio elettronico di dati e facilita i processi amministrativi tra assicuratori malattia e fornitori di prestazioni. L’inserimento del numero nel MedReg completa in particolare le informazioni che le autorità cantonali di vigilanza possono chiedere sui fornitori che fatturano le loro prestazioni conformemente alla LAMal. Quale controprestazione per

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RS 916.402

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L’applicazione è stata denominata SISVet/Asan: sistema d’informazione del servizio veterinario (SISVet), A sta per Animal, aliment, Agronomie, san per Santé publique.

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RS 812.121.1

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RS 431.031

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RS 832.10