Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/102: Modifica dell'ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie (Ordinanza sul registro LPMed) · 8 pagine

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Il capoverso 2 concede ai fornitori di dati del MedReg il diritto di consultare i dati gratuitamente tramite l’interfaccia standard. L’esenzione dal pagamento dell’emolumento è appropriata: i fornitori sono tenuti a immettere diversi dati senza ricevere un’indennità. La riscossione di emolumenti potrebbe pregiudicare la serietà e l’affidabilità con cui essi registrano i dati nonché la completezza e la qualità dei dati che figurano nel registro. Peraltro, nemmeno in seno all’Amministrazione federale vengono riscossi emolumenti. Questa prassi risulta implicitamente dall’articolo 46a capoverso 1 della legge

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sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA).

15 Il capoverso 3 rinvia all’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti (OgeEm), in virtù del quale l’Amministrazione federale non riscuote emolumenti dagli organi intercantonali, dai Cantoni e dai Comuni se questi concedono il diritto di reciprocità. Sempre secondo l’articolo 3 capoverso 2 della suddetta ordinanza si può rinunciare alla riscossione degli emolumenti se vi è un interesse pubblico preponderante per la prestazione oppure se si tratta di prestazioni che comportano un dispendio irrilevante.

Articolo 19

bis

L’articolo 19 è abrogato e le relative disposizioni sono spostate all’articolo 13 (cfr. commento

bis

all’articolo 13 ).

Articolo 20 capoverso 2 Misure tecniche e organizzative

Questo capoverso è abrogato poiché ha unicamente valore dichiarativo. I riferimenti ai disposti riguardanti la protezione dei dati sono superflui visto che tali disposti sono validi in ogni caso.

Articolo 22 Disposizioni transitorie

Le disposizioni finora contenute nei capoversi 1 e 2 non sono più attuali e, pertanto, vengono abrogate.

Allegati

L’ordinanza sul registro ha due allegati.

Allegato 1 (art. 8) Diritti e obblighi dei fornitori di dati

L’allegato 1 contiene una tabella completa dei campi disponibili nel MedReg.

Diversamente da quella precedente, che conteneva anche i diritti di accesso degli assicuratori, delle persone appartenenti alle professioni mediche, dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici e del pubblico, la nuova versione della tabella include solo

 i diritti e gli obblighi dei fornitori di dati e

 le varie autorizzazioni di accesso ai singoli campi.

Il titolo dell’allegato 1 è stato precisato in tal senso.

Nella prima parte dell’allegato 1 figura la legenda dei simboli utilizzati e la spiegazione delle sigle dei fornitori di dati. Per ogni campo sono indicati i diritti e gli obblighi dei vari fornitori. Inoltre, è precisato se il contenuto è obbligatorio o facoltativo, se è accessibile al pubblico mediante procedura di richiamo o su richiesta oppure se è accessibile solo alle autorità cantonali competenti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione.

Nella legenda dei simboli sono state inserite le lettere «I» per i campi già accessibili online mediante procedura di richiamo, «O» per i dati accessibili al pubblico solo su richiesta e non mediante procedura di richiamo e «S» per i dati personali degni di particolare protezione disponibili unicamente alle autorità cantonali competenti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione.

bis bis Più sotto sono elencati i fornitori di dati che, in ossequio alle nuove disposizioni degli articoli 6 e 7 , includono ora l’USAV e l’UST. La sigla dell’UFSP indica esplicitamente il servizio che gestisce il

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RS 172.010

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RS 172.041.1