Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/102: Modifica dell'ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie (Ordinanza sul registro LPMed) · 8 pagine

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della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD) gli utenti sono tenuti a proteggere i dati personali contro ogni trattamento non autorizzato, mediante provvedimenti tecnici e organizzativi appropriati.

Articolo 14 capoverso 1

I fornitori di dati sono responsabili delle modifiche dei dati che inseriscono nel registro. Poiché anche l’Ufficio federale di statistica e la SASIS AG sono fornitori di dati, il capoverso 1 è adeguato in tal senso ed esteso a tali uffici.

Articolo 18 capoversi 1, 2 e 3

Il capoverso 1 tiene conto del fatto che con la revisione vengono introdotti per la prima volta emolumenti e opera una distinzione chiara tra le prestazioni assoggettate all’emolumento in virtù

bis

dell’articolo 13 capoverso 2 e i costi a carico dell’UFSP.

bis bis

Il capoverso 2 è spostato all’articolo 13 capoverso 3 (cfr. commento all’art. 13 cpv. 3).

bis Gli adeguamenti apportati al capoverso 3 risultano dalla nuova formulazione dell’articolo 13 capoversi 1 e 2. Secondo la disposizione, tutti i costi di programmazione che riguardano l’ottenimento dell’accesso ai dati accessibili al pubblico, come pure i costi per gli adeguamenti dell’interfaccia standard messa a disposizione dall’UFSP, sono a carico dei fornitori di dati e degli utenti dell’interfaccia standard. Questi adeguamenti si rendono ad esempio necessari se nel MedReg vengono creati nuovi campi o apportati aggiornamenti tecnici.

bis Articolo 18 emolumenti

bis

Secondo il capoverso 1 gli utenti dell’interfaccia standard ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 sono tenuti a versare emolumenti a copertura dei costi (cfr. commenti relativi al capoverso 3). La riscossione di emolumenti è motivata dal fatto che in linea di massima tutti gli utenti dell’interfaccia standard possono consultare gratuitamente i dati del registro MedReg mediante interrogazioni singole nel modulo per la consultazione dei dati accessibili al pubblico. La consultazione sistematica dei dati mediante l’interfaccia standard permette di aumentare l’efficienza, ma comporta un dispendio considerevole per il servizio dell’UFSP che gestisce il registro. Gli emolumenti sono riscossi per le prestazioni elencate al capoverso 1 lettere a – c.

L’emolumento massimo per le prestazioni menzionate alla lettera a, fissato a 2000 franchi, è stato stabilito in base a una stima del dispendio medio per il trattamento della richiesta e la consulenza, pari a due giorni al massimo, e ai costi di collegamento all’interfaccia standard.

L’emolumento per le prestazioni menzionate alla lettera b, che ammonta complessivamente a 1000 franchi, copre i costi per il certificato (50 franchi per applicazione utente) come pure quelli per la formazione di mezza giornata degli utenti e per la relativa documentazione (950 franchi).

L’emolumento massimo per le prestazioni menzionate alla lettera c copre il dispendio medio per il supporto degli utenti, stimato a 25 ore all’anno a una tariffa oraria di 100 franchi (2500 franchi), nonché il dispendio per il rinnovo del certificato, per l’ampliamento delle capacità del server come pure per eventuali adeguamenti dell’interfaccia standard legati a modifiche della normativa o a novità tecniche. Copre inoltre le spese generali legate all’utilizzo dei dati, in particolare i costi per il controllo della qualità, per un totale di 2500 franchi.

L’emolumento per le prestazioni elencate alla lettera ammonta al massimo a 5000 franchi e può variare a seconda del tipo di accesso richiesto dall’utente dell’interfaccia – accesso a tutti i dati accessibili al pubblico o unicamente a una parte di essi (ad es. solo ai dati relativi ai veterinari).

Pertanto, nel primo anno l’emolumento ammonta al massimo a 8000 franchi (dispendio secondo lett. a, b e c), negli anni successivi al massimo a 5000 franchi (dispendio secondo lett. c). Gli importi degli emolumenti secondo le lettere a–b sono fatturati in base alle prestazioni fornite; quelli per le prestazioni di cui alla lettera c sono fatturati a fine anno. Gli emolumenti secondo la lettera c sono calcolati pro rata, ad esempio se l’utente si avvale della prestazione solo nella seconda metà dell’anno.

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RS 235.1