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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Indagine conoscitiva Ordinanza sui pagamenti diretti

4 Se il gestore si annuncia, per la prima volta o dopo un'interruzione, per la PER, i contributi per i sistemi di produzione, il contributo per la qualità dei livelli I e II o per i contributi per l'efficienza delle risorse, va controllata l'osservanza delle esigenze nel primo anno di contribuzione.

5 Dopo aver coordinato i controlli, l'organo di coordinamento cantonale comunica a ogni organizzazione di controllo di cui all'articolo 95 capoverso 3:

a. presso quali aziende deve effettuare controlli nel successivo anno di contribuzione;

b. quali ambiti vengono controllati;

c. se i controlli devono avvenire con preavviso o senza preavviso;

d. in quale periodo devono essere eseguiti i controlli.

6 Almeno il 10 per cento dei controlli relativi alla protezione degli animali e ai contributi per il benessere degli animali avviene senza preavviso.

7 Per il tipo di pagamenti diretti "contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita", al termine dell'anno di contribuzione i Cantoni plausibilizzano annualmente almeno un quarto dei bilanci foraggeri secondo l'allegato 5 numero 3. I bilanci foraggeri non plausibili comportano un controllo nell'azienda secondo l'articolo 4 OCoC29.

Art. 101 Punti di controllo e risultati dei controlli

1 All'atto dei controlli vanno verificati i punti di controllo stabiliti dall'UFAG e dall'Ufficio federale di veterinaria nei cataloghi dei dati di cui all'articolo 24 capoverso 2 OSIAgr30 per il sistema d'informazione per i dati sui controlli.

2 La persona addetta al controllo comunica senza indugio al gestore le lacune o i dati errati riscontrati all'atto del controllo. Se il gestore non concorda con la valutazione può richiedere, entro 3 giorni lavorativi dal controllo, che l'organizzazione designata dal Cantone proceda a una seconda valutazione entro i successivi 2 giorni lavorativi.

3 L'organizzazione di controllo trasmette i risultati dei controlli all'organo di coordinamento cantonale secondo le disposizioni del contratto di collaborazione di cui all'articolo 102 capoverso 2.

4 L'organo di coordinamento verifica la completezza e la qualità dei dati di controllo e li mette a disposizione delle autorità cantonali competenti.

5 Le autorità cantonali competenti provvedono affinché i dati relativi ai controlli vengano registrati o trasferiti nel sistema d'informazione centrale ai sensi dell'articolo 165d LAgr31.

29 RS …

30 RS ...

31 RS 910.1