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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Indagine conoscitiva Ordinanza sulla promozione dello smercio
9.4 Struttura dell'ordinanza e commento ai singoli articoli
Sezione 1: Disposizioni generali
Art.1: Progetti aventi diritto a un aiuto
Nel capoverso 1 lettera c sono stralciati i progetti organizzati a livello regionale. Vengono introdotte, invece, le iniziative legate all'esportazione.
Il capoverso 2 è strutturato in maniera più chiara, separando la comunicazione vincolata ai prodotti (lett. a) da quella non vincolata ai prodotti (lett. b). Alla lettera a viene menzionata anche la creazione di imballaggi. La lettera c viene stralciata nella sua formulazione attuale perché già coperta dal vigente articolo 6.
Art. 2: Provvedimenti che non hanno diritto a un aiuto
Alla lettera a è stralciata la creazione di imballaggi (che sarà cofinanziata in futuro) e alla lettera c si procede a una precisazione dal profilo redazionale.
Titolo sezione 2
Il titolo della sezione viene spostato dopo l'articolo 9. Gli articoli 7, 8 e 9 rientrano dunque nella sezione 1 (disposizioni generali) e le relative disposizioni sull'identità visiva comune, sull'ammontare degli aiuti finanziari e sui requisiti per i provvedimenti aventi diritto a un aiuto si applicano per tutti gli aiuti finanziari ai sensi della presente ordinanza.
Art. 6: Principio
Il presente articolo è spostato e diventa il nuovo articolo 9a.
Art. 8: Importo e genere di aiuto finanziario
Qui vengono precisati i requisiti dei sottoprogetti regionali di provvedimenti nazionali o sovraregionali. Nell'ordinanza vengono integrati gli oneri finora stabiliti a livello delle decisioni di aiuto finanziario. La precisazione è tesa a consentire il sostegno soltanto per le attività regionali facenti effettivamente parte di una campagna.
In virtù del capoverso 4, l’UFAG per i provvedimenti finalizzati alla creazione dell'immagine in occasione di grandi eventi internazionali può derogare dal principio del cofinanziamento massimo del 50 per cento.
Art. 9: Requisiti relativi ai provvedimenti aventi diritto a un aiuto
In questo articolo si fa riferimento alla Carta sulla strategia della qualità per l'agricoltura e la filiera alimentare svizzere2 (cpv. 1 lett. c). Inoltre viene effettuata una serie di precisazioni in relazione alla strategia, al controlling di marketing e alla revisione.
2 www.qualitaetsstrategie.ch