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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Ordinanza sugli effettivi massimi Indagine conoscitiva

sul traffico di animali (BDTA) o il modulo di rilevazione degli animali. Deve comunque trattarsi

dell'effettivo di animali in un determinato giorno. Come finora, non ci si può basare su un effettivo medio per calcolare la tassa.

Art. 14 Ammontare della tassa

Per la designazione delle categorie di animali nel capoverso 1 sono riprese le designazioni modificate dell'articolo 2 capoverso 2. Per le categorie "suinetti svezzati (fino a 35 kg)" e "rimonte e suini da ingrasso di entrambi i sessi (di oltre 35 kg)" si deve corrispondere solo una tassa di 75 franchi per animale detenuto in eccesso. Nelle aziende da ingrasso che detengono animali di entrambe le

categorie per il calcolo della tassa non deve essere più stabilito quanti animali di quale categoria sono presenti poiché può essere utilizzata la stessa aliquota, senza ripercussioni sull'ammontare della tassa. Per aziende che si dedicano all'allevamento e all'ingrasso dei suini, nel calcolo della tassa sono ancora rilevate entrambe le categorie poiché in virtù dell'articolo 3 i "suinetti svezzati (fino a 35 kg)" di produzione propria non possono essere considerati per il calcolo dell'effettivo complessivo massimo autorizzato. L'ammontare della nuova tassa per animale detenuto in soprannumero è stato calcolato in modo che l'1 per cento del superamento dell'effettivo massimo per la categoria "suinetti svezzati (fino a 35 kg)" e della categoria "rimonte e suini da ingrasso di entrambi i sessi (di oltre 35 kg)" comporti tasse dello stesso ammontare previsto in caso di superamento dell'1 per cento della categoria "scrofe da allevamento, in lattazione o non in lattazione, di oltre 6 mesi".

Per la categoria "polli da ingrasso" si applica una sola tassa, invece di 4 franchi come in precedenza, di 3.40 franchi per animale detenuto in eccesso in quanto anche nell'articolo 2 capoverso 2 è citata una sola categoria "polli da ingrasso". Si riprende la minore delle aliquote vigenti finora per pollo da ingrasso detenuto in eccesso.

Se un'azienda detiene più categorie di animali, secondo il capoverso 3 il calcolo della tassa per il superamento dell'effettivo massimo si fonda sulla variante ad essa più favorevole. Tale prassi è stata sostenuta sia dall'Amministrazione federale sia dal Tribunale federale e pertanto deve essere ripresa nell'ordinanza. Sono computate dapprima le categorie per le quali un superamento dell'effettivo massimo dell'1 per cento risulta più caro, fino al raggiungimento del 100 per cento dell'effettivo

complessivo massimo autorizzato giusta gli articoli 2-4 (o l'articolo 6, 7 o 9), dopo di che la tassa per il superamento è calcolata con le categorie per le quali il superamento dell'1 per cento risulta meno costoso.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 16 Esecuzione

Le competenze dei Cantoni sono menzionate nelle disposizioni dei singoli articoli. Laddove i Cantoni non sono competenti, l'UFAG esegue l'ordinanza.

12.4 Ripercussioni

12.4.1 Confederazione

Per la Confederazione l’ordinanza non ha alcuna conseguenza sul piano finanziario o del personale.

12.4.2 Cantoni

Per i Cantoni l’ordinanza non ha alcuna conseguenza sul piano finanziario o del personale. Per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale per sottoprodotti che non provengono dalla trasformazione del latte, già attualmente i Cantoni devono confermare all'UFAG che vi è un interesse pubblico alla valorizzazione. A ciò si aggiunge la conferma dell'interesse pubblico alla valorizzazione di

sottoprodotti che provengono dalla valorizzazione del latte.