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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Indagine conoscitiva Ordinanza sugli effettivi massimi
tra il richiedente e l'azienda di trasformazione del latte o di derrate alimentari dalla quale provengono i sottoprodotti. I sottoprodotti per i quali il richiedente ha convenuto contrattualmente il ritiro con un intermediario, non possono più essere presi in considerazione per il rilascio dell'autorizzazione
eccezionale. Con tale disposizione dovrebbe essere più semplice tracciare l'origine esatta dei
sottoprodotti. L'origine dei sottoprodotti è importante per poter verificare se le altre esigenze di cui al capoverso 2 sono rispettate. Inoltre si chiarisce quali Cantoni devono confermare l'interesse pubblico allo smaltimento dei sottoprodotti.
Nel capoverso 2 lettera e si stabilisce che il richiedente, oltre ai suini, non può detenere altre categorie di animali che sottostanno all'OEmax. Fanno eccezione gli animali detenuti solo per uso personale o per hobby. Con tale disposizione si definisce con più esattezza il concetto di "azienda che detiene suini" ai sensi dell'OEmax. Occorre evitare che un'azienda possa ottenere un'autorizzazione
eccezionale per un effettivo di animali più elevato, senza dover valorizzare sottoprodotti. Un'azienda titolare di un'autorizzazione eccezionale per la detenzione di 2’250 suini da ingrasso (150%
dell'effettivo massimo ordinario) deve disporre di sottoprodotti in misura sufficiente per l'effettivo del 150 per cento di suini da ingrasso. Un'azienda con un pollaio per polli da ingrasso per il 50 per cento dell'effettivo massimo e un'autorizzazione eccezionale per la detenzione del 100 per cento
dell'effettivo massimo per suini da ingrasso, ad esempio, godrebbe di un trattamento migliore.
Dovrebbe infatti disporre solo di sottoprodotti per un effettivo del 100 per cento, quindi 1’500 suini da ingrasso, ma potrebbe detenere, in tutto, un effettivo del 150 per cento.
Il precedente disciplinamento dell'articolo 14, secondo cui l'autorizzazione eccezionale è rilasciata in base alla quantità di sottoprodotti impiegati, è ripreso nel capoverso 3.
Art. 8 Elenco dei sottoprodotti (allegato incluso)
Giusta il capoverso 1, nell'allegato dell'OEmax sono elencati i sottoprodotti della trasformazione di latte e di derrate alimentari che possono essere presi in considerazione per il rilascio di
un'autorizzazione eccezionale di cui all'articolo 7.
L'UFAG mantiene la competenza di modificare l'allegato. Prima di procedere alla modifica, esso consulta gli Uffici cantonali per la protezione dell'ambiente e l'UFAM. Affinché un sottoprodotto possa essere iscritto nell'elenco dei sottoprodotti e quindi preso in considerazione per l'autorizzazione eccezionale, deve soddisfare cumulativamente i criteri stabiliti nel capoverso 2. Si tratta dei seguenti criteri.
1. Deve essere un vero sottoprodotto della trasformazione delle derrate alimentari che risultano dalla trasformazione di latte o di derrate alimentari (cfr. art. 46 LAgr). Il sottoprodotto pertanto non può essere prodotto appositamente per il foraggiamento di suini. Se il sottoprodotto è evitabile, occorre fare di tutto per evitarlo. Un sottoprodotto può essere computato per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale se proviene da un'azienda che trasforma latte o derrate alimentari. Le derrate alimentari che non sono più vendibili nel commercio al dettaglio a causa della scadenza della data di vendita, ad esempio, non possono essere fatti valere come sottoprodotti per ottenere un'autorizzazione eccezionale.
2. Deve essere un prodotto fresco deperibile, conservabile al massimo 30 giorni senza
conservanti.
3. Il sottoprodotto deve integrare adeguatamente la razione dei suini e non può avere effetti negativi sulla qualità della carne e sul benessere dell'animale.
4. L'impiego diretto del sottoprodotto nel foraggiamento dei suini deve essere più opportuno rispetto a quello di un foraggio normale secco (p.es. l'essiccazione di sottoprodotti per
l'impiego in un foraggio è più dispendioso della somministrazione diretta del sottoprodotto ai suini)
Inoltre si propone di stralciare dall'allegato i sottoprodotti riportati di seguito che non soddisfano i criteri di cui al capoverso 2.