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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Indagine conoscitiva Ordinanza sugli effettivi massimi
degli animali sia quelle sulla protezione delle acque. Tale procedura viene sancita nell'ordinanza. Nel capoverso 1 quindi è richiesto che per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale di cui all'articolo 7 o 9 OEmax le autorità cantonali competenti devono confermare che nell'azienda sono adempiute le prescrizioni sulla protezione degli animali e delle acque. Le prescrizioni sulla protezione delle acque (protezione delle acque contro le sostanze nocive e attraverso misure edili) devono essere adempiute per l'effettivo, per il quale si dovrebbe rilasciare l'autorizzazione eccezionale.
In virtù del capoverso 3, possono essere rilasciate autorizzazioni eccezionali secondo l'articolo 7 o 9 al massimo per il 200 per cento dell'effettivo complessivo massimo autorizzato di cui agli articoli 2-4.
Art. 11 Procedura
La procedura per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale secondo gli articoli 9, 10 e 11 vigenti finora è disciplinata in un articolo comune. Per l'inoltro della domanda deve essere utilizzato il modulo dell'UFAG. Il modulo di domanda sarà disponibile sulla pagina Internet dell'UFAG.
Le autorizzazioni eccezionali sono rilasciate, fatta salva la durata di validità del contratto di ritiro dei sottoprodotti, per al massimo 5 anni. Qualora i contratti di ritiro siano conclusi per un periodo inferiore a 5 anni, l'autorizzazione eccezionale può essere rilasciata al massimo per la durata degli stessi. La domanda per il rinnovo di un'autorizzazione eccezionale deve essere inoltrata all'UFAG 6 mesi prima della scadenza dell'autorizzazione stessa, invece di 3 come in precedenza. Solo in tal modo l'UFAG dispone del tempo sufficiente per procedere agli accertamenti necessari all'esame della domanda. In caso di inosservanza di tale termine non sussiste garanzia per il richiedente che la sua domanda possa essere trattata in maniera definitiva prima della scadenza dell'autorizzazione eccezionale esistente.
Nel capoverso 3 si stabilisce che in caso di modifiche delle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione eccezionale, il gestore deve notificarle all'UFAG entro 30 giorni. In caso di
modifiche delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio, come avveniva anche in precedenza, L'UFAG può adeguare o revocare l’autorizzazione prima della scadenza del termine. Una revoca dell’autorizzazione eccezionale è possibile in ogni momento se le prescrizioni concernenti la
protezione degli animali o la protezione delle acque non sono state osservate e non è stato posto rimedio alle irregolarità entro il termine impartito dall'UFAG.
Sezione 5: Ripresa della produzione in aziende che avevano ridotto l’effettivo di bestiame o cessato l’esercizio aziendale
Art. 12
La versione rivista dell'OEmax entra in vigore il 1° gennaio 2014. Per quella data, in caso di ripresa della produzione dovranno essere rimborsati solo i contributi versati dall'UFAG nel 1994 in seguito alla riduzione dell'effettivo di bestiame o la cessazione dell'esercizio aziendale. Per quanto riguarda le decisioni del 1993 è scaduto il termine di 20 anni durante i quali l'effettivo di bestiame non può essere aumentato dopo la riduzione o la cessazione dell'esercizio aziendale. Pertanto l'anno 1993 è stralciato dal capoverso 1.
Sezione 6: Tasse
Art. 13 Riscossione della tassa
Gli effettivi di animali che un gestore può detenere nella sua azienda, risultano dalle disposizioni degli articoli 2-4, 6, 7 e 9. Se un gestore detiene più animali di quanti consentiti secondo tali articoli, l'UFAG riscuote una tassa. Questa si basa sull'effettivo di animali il giorno del controllo condotto dall'UFAG. Per la determinazione dell'effettivo di animali l'UFAG può far capo a tutte le fonti in grado di fornire informazioni sull'effettivo di animali di un'azienda in un determinato giorno. Il controllo non deve aver luogo necessariamente in loco, ma può ad esempio esser condotto utilizzando i dati della banca dati