Progetto
Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 293Fedlex · Progetto
Avamprogetto dell’8 aprile 2013
Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax)
del ....
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 46 capoversi 1 e 3, 47 capoverso 2 e 177 capoverso 1
della legge federale del 29 aprile 19981 sull'agricoltura (LAgr),
ordina:
Sezione 1: Campo d’applicazione
Art. 1
La presente ordinanza si applica alle aziende che praticano l’allevamento suino, l’ingrasso di suini, la tenuta di galline ovaiole, l’ingrasso di polli, l’ingrasso di tacchini e l’ingrasso di vitelli.
Sezione 2: Aziende che non forniscono la prova di rispettare le esigenze ecologiche o che la forniscono solo cedendo concime aziendale a terzi
Art. 2 Effettivi massimi
1 Le aziende che non forniscono la prova di rispettare le esigenze ecologiche secondo l’articolo 70a capoverso 2 LAgr o che la forniscono solo cedendo concime aziendale a terzi devono attenersi ai seguenti effettivi massimi:
a. 250 scrofe da allevamento, in lattazione e non in lattazione, di oltre 6 mesi (processo produttivo tradizionale);
b. 500 scrofe da allevamento o rimonte da allevamento, non in lattazione (in aziende di monta o di attesa gestite da produttori associati che si ripartiscono il lavoro nella produzione di suinetti);
c. 1 500 suinetti svezzati (fino a 35 kg);
d. 1 500 rimonte e suini da ingrasso di entrambi i sessi (di oltre 35 kg);
e. 18 000 galline ovaiole (di oltre 18 settimane);