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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Ordinanza sugli effettivi massimi Indagine conoscitiva

2 e 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13). Il capoverso 3 di tale allegato prevede che le esigue riserve di fosforo contenute nel suolo, identificate tramite campioni di suolo, possano essere fatte valere nel bilancio delle sostanze nutritive, previa presentazione di un piano di concimazione, a comprova di un maggiore fabbisogno di fosforo. Poiché l'effettivo più elevato di cui all'articolo 4 di norma è stabilito per una durata di 15 anni, tale procedura non è adeguata. Le riserve contenute nel suolo possono modificarsi in tempi molto più brevi, pertanto può variare anche il bilancio di fosforo. Il bilancio decisivo per la determinazione dell'effettivo deve quindi essere calcolato secondo il capoverso 2 ma senza le riserve contenute nel suolo.

Finora la domanda per la determinazione dell'effettivo massimo applicabile doveva essere inoltrata al Cantone in cui l'azienda ha sede. Il Cantone esaminava la domanda e la inoltrava all'UFAG per la valutazione. Per abbreviare la procedura nel capoverso 3 si prevede che la domanda debba essere inoltrata all'UFAG. Dopo un primo esame della domanda l'UFAG richiede un parere al Cantone.

Di regola l'effettivo stabilito è valido per 15 anni. In casi motivati l'UFAG può stabilire un termine più breve (p.es. incertezza nel calcolo di Suisse Bilanz). Nel capoverso 6 si stabilisce che in caso di modifiche delle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, il gestore deve

notificarle all'UFAG entro 30 giorni. In caso di modifiche delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio, l'UFAG può adeguare o revocare l’autorizzazione prima della scadenza del termine. Finora era previsto solo l'adeguamento dell'effettivo autorizzato. Una revoca dell'autorizzazione sarà

possibile in qualsiasi momento se sono constatate lacune per quanto riguarda il rispetto delle

disposizioni sulla protezione degli animali e delle acque e non vi si pone rimedio entro il termine

impartito dall'UFAG. Tale possibilità di revoca dell'autorizzazione è giustificata in quanto le prescrizioni sulla protezione degli animali e delle acque sono una componente fondamentale della PER che, a sua volta, è la condizione per la determinazione di un effettivo più elevato.

Sezione 4: Autorizzazioni eccezionali

Art. 7 Autorizzazioni eccezionali per la valorizzazione di sottoprodotti di aziende di

trasformazione del latte e di derrate alimentari

Si prevede di riunire i precedenti articoli 8, 9 e 10 nell'articolo 7. Ciò è possibile poiché sia per

un'autorizzazione eccezionale per la valorizzazione di sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte sia per un'autorizzazione eccezionale per la valorizzazione di sottoprodotti provenienti dalla trasformazione di derrate alimentari sono richieste le stesse prove.

Nel capoverso 1 si definisce la quota da coprire con i sottoprodotti somministrati agli animali rispetto al fabbisogno energetico dei suini, affinché possa essere concessa un'autorizzazione eccezionale per il foraggiamento con sottoprodotti. La formulazione prevista corrisponde a quella dell'articolo 24

dell'ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201). Quando una delle tre condizione di cui alle lettere a, b o c è adempiuta, i sottoprodotti sono disponibili in misura sufficiente per il rilascio dell'autorizzazione eccezionale. Gli altri sottoprodotti impiegati non fanno parte delle condizioni per l'autorizzazione eccezionale e possono essere scelti liberamente dal

gestore. Finora nel foraggiamento combinato di diversi sottoprodotti doveva essere raggiunta una quota del 40 per cento. Con il disciplinamento proposto, l'autorizzazione eccezionale può essere rilasciata appena si raggiunge una quota di sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte di almeno il 25 per cento, indipendentemente dal fatto che possono essere somministrati anche altri prodotti, e si adegua l'OEmax all'OPAc con conseguente semplificazione per le aziende titolari di autorizzazioni eccezionali secondo l'OEmax e l'OPAc.

Nel capoverso 2 sono definite le esigenze per i sottoprodotti impiegati. La valorizzazione di

sottoprodotti deve essere di interesse pubblico. Per poter meglio verificare le esigenze i Cantoni nei quali risultano i sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte e di derrate alimentari devono confermare l'interesse pubblico allo smaltimento dei sottoprodotti. Finora tale conferma era necessaria solo se era stata richiesta un'autorizzazione eccezionale per il foraggiamento con sottoprodotti che non provenissero dalla trasformazione del latte. I contratti per i sottoprodotti devono essere conclusi