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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Indagine conoscitiva Ordinanza sugli effettivi massimi
2 In ogni caso, un'autorizzazione eccezionale secondo l’articolo 7 o 9 è rilasciata al massimo fino al 200 per cento dell’effettivo complessivo massimo autorizzato giusta gli articoli 2-4.
Art. 11 Procedura
1 La domanda per un'autorizzazione eccezionale va inoltrata all'UFAG mediante l’apposito modulo corredato di tutti i documenti necessari per la valutazione.
2 L'autorizzazione eccezionale è rilasciata - salva la durata di validità del contratto di ritiro secondo l'articolo 8 capoverso 2 lettera d - per al massimo 5 anni. Almeno entro sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione eccezionale occorre presentare all'UFAG una nuova domanda corredata dei documenti necessari; in caso di omissione non esiste alcun diritto a un trattamento della domanda prima della scadenza dell'autorizzazione eccezionale.
3 Il gestore deve notificare all’UFAG nell’arco di un mese, dopo averne preso atto, qualsiasi modifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione eccezionale. In caso di modifiche delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio, l'UFAG può adeguare o revocare l’autorizzazione eccezionale prima della scadenza del termine.
4 La revoca dell’autorizzazione eccezionale è possibile in ogni momento se le prescrizioni concernenti la protezione degli animali o la protezione delle acque non sono state osservate e non è stato posto rimedio alle irregolarità entro il termine impartito dall'UFAG.
Sezione 5: Ripresa della produzione in aziende che avevano ridotto l’effettivo di bestiame o cessato l’esercizio aziendale
Art. 12
1 Le aziende che nel 1994 hanno ricevuto contributi in virtù dell’ordinanza del 13 gennaio 19933 concernente i contributi per la cessazione dell’esercizio aziendale, non possono, durante i 20 anni successivi alla riduzione o alla cessazione dell'esercizio, aumentare l’effettivo di bestiame o riprendere la produzione senza l’autorizzazione dell’UFAG.
2 L'UFAG può autorizzare un’azienda ad aumentare l’effettivo di bestiame o a riprendere la produzione non appena i contributi ricevuti sono rimborsati proporzionalmente. In tal caso è accordato un condono del 5 per cento per ogni anno trascorso dal versamento.
3 [RU 1993 865 1598 all. 2 n. 5, 1994 784, RU 1995 217 n. I 2]