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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Indagine conoscitiva Ordinanza sugli effettivi massimi

dell'agricoltura (UFAG), mediante l’apposito modulo, una domanda per determinare l'effettivo massimo applicabile all'azienda.

3 L'UFAG verifica i dati e inoltra, per parere, la domanda all'autorità cantonale competente.

4 L’UFAG stabilisce l’effettivo massimo applicabile all’azienda e la superficie utile disponibile in un'autorizzazione.

5 Di regola l'effettivo massimo stabilito è valido per 15 anni. Almeno entro sei mesi prima della scadenza occorre presentare all'UFAG una nuova domanda corredata dei documenti necessari; in caso di omissione non esiste alcun diritto a un trattamento prima della scadenza dell'autorizzazione.

6 Il gestore deve notificare all’UFAG nell’arco di un mese, dopo averne preso atto, qualsiasi modifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione. In caso di modifiche delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio, L'UFAG può adeguare o revocare l’autorizzazione prima della scadenza del termine.

7 La revoca dell’autorizzazione è possibile in ogni momento se le prescrizioni concernenti la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, la protezione degli animali e la protezione delle acque non sono state osservate e non è stato posto rimedio alle irregolarità entro il termine impartito dall'UFAG.

Sezione 4: Autorizzazioni eccezionali

Art. 7 Autorizzazioni eccezionali per la valorizzazione di sottoprodotti di

aziende di trasformazione del latte e di derrate alimentari

1L'UFAG rilascia su domanda un’autorizzazione eccezionale alle aziende di allevamento di suini che valorizzano i sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte o di derrate alimentari se queste in media in un anno:

a. coprono almeno il 25 per cento del fabbisogno energetico dei suini con sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte;

b. coprono almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini con sottoprodotti non provenienti dalla trasformazione del latte; o

c. utilizzano come foraggio sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte e quelli non provenienti dalla trasformazione del latte e questi coprono almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini.

2 L'autorizzazione eccezionale è concessa soltanto se:

a. il Cantone nel cui territorio risultano i sottoprodotti conferma per iscritto nel modulo elaborato dall'UFAG che lo smaltimento è un compito d'interesse pubblico e d'importanza regionale;

b. l'azienda di trasformazione del latte o di derrate alimentari dalla quale provengono i sottoprodotti è ubicata a una distanza di percorso di al massimo 75 km;