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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine
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Ordinanza sugli effettivi massimi Indagine conoscitiva
c. i sottoprodotti finora non sono ritirati da altre aziende esistenti o queste non sono disposte a continuare a ritirarli;
d. il ritiro dei sottoprodotti è stabilito in un contratto scritto tra il richiedente e l'azienda di trasformazione del latte o di derrate alimentari da cui provengono i sottoprodotti. Il contratto deve contenere dati sul contenuto dei sottoprodotti e sulla quantità annua;
e. il richiedente, oltre ai suini, non detiene altre categorie di animali per le quali si applica la presente ordinanza; fanno eccezione animali detenuti per uso personale o per hobby.
3 L'UFAG rilascia un’autorizzazione eccezionale in funzione della quantità di sottoprodotti valorizzati.
Art. 8 Elenco dei sottoprodotti
1 I sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte o di derrate alimentari presi in considerazione per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale secondo l'articolo 7 sono elencati nell'allegato.
2 L'UFAG può modificare l’allegato. I sottoprodotti sono inseriti nell'allegato se adempiono le seguenti condizioni:
a. non sono specificamente prodotti per il foraggiamento di suini;
b. contengono molta acqua e si deteriorano, senza aggiunta di conservanti, al massimo entro 30 giorni;
c. il loro utilizzo nell'alimentazione dei suini è opportuno e non ha conseguenze negative sulla qualità della carne o sul benessere degli animali;
d. risultano regolarmente e quindi il foraggiamento è garantito tutto l'anno;
e. il loro utilizzo nell'alimentazione dei suini è più opportuno rispetto all'utilizzo in un tradizionale alimento per animale secco.
Art. 9 Autorizzazioni eccezionali per l'attività sperimentale e di ricerca
L'UFAG rilascia su domanda alle aziende sperimentali e alle stazioni di ricerca della Confederazione, all'Aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d’ingrasso e di macellazione di Sempach un'autorizzazione eccezionale a condizione che il superamento dell'effettivo massimo sia necessario per l’esecuzione di esperimenti e prove.
Art. 10 Disposizioni comuni
1 Viene concessa un'autorizzazione eccezionale di cui all’articolo 7 o 9 soltanto se l’autorità cantonale competente conferma che nell'azienda del richiedente:
a. sono adempiute le prescrizioni sulla protezione degli animali;
b. dopo il rilascio dell'autorizzazione sono adempiute le prescrizioni sulla protezione delle acque.