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Consultazione 2012/109: Disposizioni d'esecuzione relative alla Politica agricola 2014-2017 · 378 pagine

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Indagine conoscitiva Ordinanza sugli effettivi massimi

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 16 Esecuzione

L’UFAG esegue la presente ordinanza.

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 26 novembre 20034 sugli effettivi massimi è abrogata.

Art. 18 Disposizioni transitorie

1 L’Ufficio del registro fondiario competente radia d’ufficio le menzioni nel registro fondiario concernenti la limitazione dell’effettivo di bestiame, iscritte come restrizioni di diritto pubblico della proprietà e limitate a 20 anni secondo l’ordinanza del 13 gennaio 19935 concernente i contributi per la cessazione dell’esercizio aziendale se il termine di 20 anni dalla pronuncia della decisione sulla riduzione dell’effettivo di bestiame o sulla cessazione dell'esercizio aziendale è scaduto. Prima della scadenza di tale termine la menzione può essere radiata soltanto con il consenso dell’UFAG.

2 Le autorizzazioni eccezionali rilasciate alle aziende che possono tenere un effettivo superiore a quello previsto dagli articoli 2-4, poiché usano sottoprodotti di macelli o di macellerie e resti alimentari a scopo foraggero, restano valide fino alla loro scadenza.

3 Le aziende che, a causa del divieto di usare sottoprodotti di macelli o di macellerie e resti alimentari a scopo foraggero, non possono procurarsi sottoprodotti di cui all’allegato in quantità sufficiente per ottenere una nuova autorizzazione eccezionale devono riportare l’effettivo di animali entro il 31 dicembre 2015 all’effettivo complessivo massimo autorizzato secondo gli articoli 2-4 o ai limiti stabiliti nella nuova autorizzazione eccezionale.

4 Gli effettivi massimi e le superfici utili stabiliti secondo il diritto vigente per ogni azienda sono validi per 15 anni dal momento dell'autorizzazione da parte dell'UFAG.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 RU 2003 4933

5 [RU 1993 865 1598 all. 2 n. 5, 1994 784. RU 1995 217 n. I 2]